Rimessione in termini - Ricorso contro l'atto "successivo" (Cass. 17.6.2015 n. 12561)
Rimessione in termini - Ricorso contro l'atto "successivo" (Cass. 17.6.2015 n. 12561)
Ove il contribuente ritenga di poter essere rimesso in termini per impugnare il ricorso sulla base di un documento sopravvenuto che, qualora fosse stato conosciuto, lo avrebbe spinto a presentare tempestivo ricorso, ha l'onere di ricorrere contro tale atto sollecitando l'applicazione dell'art. 153 c.p.c.
Non è, di contro, corretta la condotta processuale del contribuente che, in un simile frangente, abbia presentato il ricorso contro la successiva cartella di pagamento.
La presenza della corretta indicazione del destinatario della contestazione di accertamento della violazione degli obblighi contributivi e dell’indirizzo ove effettuare il recapito sulla lettera raccomandata mediante la quale viene eseguita la comunicazione porta ad escludere che possa assumere rilievo l’impossibilità di risalire all’identità dell’effettivo consegnatario in mancanza di concreti e specifici dati obiettivi che consentano di ipotizzare che la comunicazione non sia stata portata alla sua conoscenza senza sua colpa (cfr. Cass. n. 30241/2011).
La libertà di forma che caratterizza la comunicazione suddetta esclude che la stessa debba presentare i requisiti formali della notificazione.