Danno da lite temeraria - Condanna ad una somma equitativamente determinata - Diniego di rimborso pretestuoso (C.T. Reg. Milano 19.5.2015 n. 2088/38/15)
Danno da lite temeraria - Condanna ad una somma equitativamente determinata - Diniego di rimborso pretestuoso (C.T. Reg. Milano 19.5.2015 n. 2088/38/15)
In caso di diniego di rimborso pretestuoso, il giudice tributario può condannare la parte resistente ad una somma aggiuntiva, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. Peraltro, in fattispecie simili, è applicabile tanto il primo (danno da lite temeraria) quanto il terzo (somma equitativamente determinata) comma della norma citata, "atteso che il diniego di rimborso ha operato sia come causa efficiente della necessità di instaurazione del processo, alla stregua di una colpa grave, sia come presupposto effettuale ed oggettivo del prodursi di un danno da ritardato rimborso".
Nel caso in oggetto, il diniego era basato sulla presunta inesistenza della sede legale della società, circostanza smentita dal fatto che lo stesso atto di diniego era poi stato notificato in detto luogo.