Immobili inagibili o inabitabili - Riduzione dell'imposta al 50% - Spettanza dell'agevolazione anche in assenza della dichiarazione ICI (Cass. 10.6.2015 n. 12015)
Immobili inagibili o inabitabili - Riduzione dell'imposta al 50% - Spettanza dell'agevolazione anche in assenza della dichiarazione ICI (Cass. 10.6.2015 n. 12015)
Con la sentenza 10.6.2015 n. 12015 la Corte di Cassazione ha affermato che la riduzione dell'ICI del 50% prevista dall'art. 8 co. 1 del DLgs. 504/92 per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, spetta anche in assenza della dichiarazione e che l'agevolazione opera anche per le annualità successive.
L'inagibilità o inabitabilità, specifica la norma, deve essere accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione e che, in alternativa, il contribuente ha la facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.
Nel caso di specie, l'immobile inagibile posseduto dal contribuente è stato oggetto di un provvedimento del sindaco che ne ordinava la messa in sicurezza. Secondo i giudici del Palazzaccio l'ordinanza sindacale costituisce già una prova adeguata e sufficiente che l'immobile versi in condizioni d'inagibilità.