Sede sociale - Trasferimento all'estero - Condizioni (Trib. Roma 17.2.2015)
Sede sociale - Trasferimento all'estero - Condizioni (Trib. Roma 17.2.2015)
La cancellazione della società costituita in Italia dal Registro delle imprese per effetto del trasferimento della sede sociale in altro Stato è legittima (e quindi efficace), secondo la legge italiana, solo se secondo la legge dello Stato di destinazione si ammetta, come l’ordinamento italiano ammette, la continuità di una società commerciale costituita in Italia che abbia nello stesso Stato di destinazione trasferito la propria sede.
Fermo restando l’obbligo di iscrizione nel Registro delle imprese della deliberazione assembleare di società di capitali costituita in Italia con la quale venga disposto il trasferimento della sede sociale nel territorio di altro Stato, in tanto può legittimamente procedersi alla cancellazione della stessa società dal Registro delle imprese italiano ove tale deliberazione è iscritta (costituente atto destinato a dare efficacia anche per i terzi al disposto trasferimento), in quanto vi sia prova documentale dell’effettivo trasferimento della persona giuridica presso lo Stato indicato nella medesima delibera; potendosi altrimenti pervenire ad una vera e propria “sparizione” della società medesima, costituente frattura irreparabile della vicenda evolutiva che il sistema di iscrizione intende rendere pubblico ai terzi.