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Sulle cartelle notificate da Pec non ufficiali resta alto il contenzioso

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Sulle cartelle notificate da Pec non ufficiali resta alto il contenzioso

Il Sole 24 Ore|10 gennaio 2022|NORME E TRIBUTI|p. 19|di Rosanna Acierno

È da ritenersi priva di effetti giuridici e, dunque, inesistente la notifica a mezzo Pec della cartella esattoriale proveniente da un indirizzo diverso da quello di « Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. » non presente nell’Ipa-Pec. Come stabilito dall’articolo 3 bis comma 1, della legge 53/1994, la notifica con modalità telematica può essere eseguita solo utilizzando una Pec del notificante risultante dai pubblici elenchi. È questo un punto su cui si sono attestate, nei mesi scorsi, le pronunce di diverse commissioni tributarie, tra cui (in ordine di tempo), la Ctp di Ferrara con la sentenza 80 del 15 marzo 2021, di Reggio Calabria con la sentenza 3369 del 6 agosto 2021, la Ctr del Lazio con la sentenza 4508 del 12 ottobre 2021 e la Ctp di Roma con le sentenza 11779 del 29 ottobre 2021 (e, prima ancora, la Ctp di Napoli con la sentenza 5232 dell’8 luglio 2020 e la Ctp di Roma con la sentenza 2799 del 28 febbraio 2020), tutte chiamate a pronunciarsi sulla spinosa e ricorrente questione relativa all’utilizzo da parte dell’agenzia delle Entrate-Riscossione di indirizzi Pec non presenti nell’Ipa. Come noto, gli atti tributari, sia impositivi sia di riscossione, possono essere notificati a mezzo Pec nei confronti dei soggetti che, in base all’articolo 3-bis, comma 1, del Dlgs 82/2005, sono tenuti ad avere un indirizzo Pec (imprese individuali, società, professionisti tenuti all’iscrizione in albi, curatori fallimentari e liquidatori giudiziali e pubbliche amministrazioni) e di coloro che, pur non avendone l’obbligo, abbiano chiesto un domicilio digitale. Si tratta comunque di una facoltà, per cui la parte pubblica non si può ritenere onerata all’utilizzo della Pec. Secondo poi quanto stabilito nell’articolo 3-bis della legge 53/1994, la notifica dell’atto con modalità telematica deve avvenire esclusivamente presso l’indirizzo risultante dall’Indice nazionale dei domicili digitali (Inipec), utilizzando esclusivamente un indirizzo email certificato del notificante risultante dai pubblici elenchi (Ipa-Pec). Con riferimento all’agenzia delle Entrate-Riscossione, attualmente, l’indirizzo Pec presente nell’indice Ipa è Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. . Tuttavia, come si evince dalle numerose controversie su cui le commissioni tributarie sono state chiamate a pronunciarsi, può accadere nella prassi che le notifiche degli atti da parte dello stesso agente della Riscossione avvengano da altri indirizzi non riportati nell’Ipa-Pec (quali, ad esempio, n Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ).Numerosi collegi tributari tra i quali quelli innanzi citati, chiamati ad esprimersi sulla legittimità di tale comportamento, hanno dunque dichiarato l’inesistenza della notifica degli atti provenienti di indirizzi non riportati nell’Ipa-Pec. Per dovere di cronaca, va tuttavia segnalato che altri collegi di merito (tra cui la Ctp Foggia, sentenza 447/2/2020 e Ctr Lazio, sentenza 2138/6/2020) hanno sostenuto comunque la validità delle notifiche di cartelle da indirizzi Pec non riportati nell’Ipa-Pec, richiamando il principio secondo cui ogni vizio è sanato dal ricorso. Infatti, per consolidato orientamento giurisprudenziale di legittimità, la nullità o inesistenza della notifica degli atti impositivi non produce di norma effetti invalidanti, posto che la presentazione del ricorso sana ogni vizio della notificazione stessa, a meno che non sia già decorso il termine di decadenza dal potere di notifica della cartella di cui all’articolo 25 del Dpr 602/73 e tale eccezione sia stata sollevata nel ricorso introduttivo (da ultimo, Corte di cassazione, ordinanza 14748/2021).

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