Prescrizione del bollo auto Sentenza 1711/01/15 della CTP di Cosenza
Prescrizione del bollo auto. Consegna l’ultimo giorno
Quando si tratta di prescrizione, non si può invocare il doppio termine per la notifica
L’azione per il recupero della tassa automobilistica si prescrive con il decorso del terzo anno successivo a quello in cui doveva essere effettuato il pagamento. Trattandosi di un termine di prescrizione - non di decadenza - non rileva la consegna dell’avviso di accertamento all’ufficio postale, ma la data di ricezione del plico contenente l’atto. Pertanto, con riferimento alla tassa automobilistica relativa al 2002, se la Regione ha spedito il plico per posta il 31 dicembre 2005, ossia l’ultimo giorno del terzo anno successivo a quello del dovuto pagamento, ma il destinatario lo ha ricevuto nei primi giorni del 2006, l'atto impositivo è annullabile dal giudice tributario per intervenuta prescrizione.
È quanto emerge dalla sentenza 1711/01/15 della Commissione Tributaria Provinciale di Cosenza. Il Collegio giudicante ha accolto l’eccezione di prescrizione della pretesa sollevata da un automobilista che, secondo la Regione, non aveva pagato il bollo auto per l’anno 2002.
In virtù di quanto stabilisce l'art. 5 del D.L. n. 953/1982, conv. con Legge n. 53/1983, la Regione poteva agire per la riscossione fino al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale la tassa era dovuta. Muovendo da questa considerazione la CTP ha ritenuto il ricorso fondato, posto che, nel caso in esame, l'avviso di accertamento del bollo auto dovuto per l'anno 2002 era stato spedito il 31 dicembre 2005 - cioè l'ultimo giorno del terzo anno successivo a quello di debenza - ed era pervenuto al ricorrente il 4.01.2006.
La Corte costituzionale ha sancito il principio del c.d. doppio termine della notifica: cioè, mentre per il notificante rileva, ai fini della tempestività della notifica, la data di consegna dell'atto all'ufficiale postale o all'ufficiale giudiziario, per il notificatario rileva la data di ricezione dello stesso, ai fini della decorrenza degli obblighi e dei diritti nascenti dalla notificazione stessa. La giurisprudenza di legittimità, seppure dopo qualche incertezza (Cass. 18399/2009), in ordine all'applicabilità del suddetto principio, ha operato un netto distinguo tra decadenza dell'azione accertatrice e prescrizione dell'azione di recupero del credito tributario. Posta questa distinzione, la Suprema Corte ha ritenuto che solo nelle ipotesi, legislativamente previste, di decadenza possa trovare applicazione il doppio termine di notifica, mentre per l'interruzione della prescrizione occorre che l'atto, finalizzato a tale effetto, giunga nella sfera di conoscenza o di conoscibilità (ex art. 1335 cc) del destinatario prima che la prescrizione stessa si sia realizzata (vedi Cass. 9841/2010, n. 14862/2009, n. 15671/2011, n. 9302/2012, n. 26804/2013).
Per il Collegio di primo grado, il c.d. doppio termine di notifica di cui alla sentenza n. 477/2002 della Corte Costituzionale si applica solo al termine di decadenza, mentre il termine stabilito dall’art. 5 del D.L. n.953/82, come sostituito dall’art. 3 del D.L. 2/86, è di prescrizione. La chiara lettera della norma, la quale parla di prescrizione dell'azione per il recupero delle tasse dovute e non di decadenza del potere di accertamento, non lascia dubbi all'interprete. Quindi, secondo la CTP, “il legislatore, con la norma in esame, ha previsto in termine di prescrizione e non di decadenza. E ciò è tanto più vero se si tiene conto del fatto, che la notifica dell'avviso di accertamento interrompe tale termine, il quale comincia a decorrere nuovamente dalla predetta notifica con la conseguenza che anche la successiva cartella di pagamento deve essere notificata entro il triennio decorrente dalla data di notifica dell'accertamento (così CTR Lazio 137/2005 e arg. Cass. 12263/2007)”.
E allora si deve ritenere che, “ai fini della tempestiva interruzione del termine prescrizionale in materia di tassa di possesso, occorre che l'avviso di accertamento, o la cartella di pagamento, pervengano al destinatario nel primo caso entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello per il quale la tassa è dovuta e, nella seconda ipotesi, entro tre anni dalla notifica dell'accertamento”. E ciò, secondo i giudici, non è avvenuto nel caso esaminato.
Autore: Redazione Fiscal Focus