D.Liquidità Domanda cassa integrazione, assegno ordinario e CIG in deroga da integrare per i neo assunti: le istruzioni INPS per richiedere di includere anche i lavoratori che hanno cominciato la loro attività lavorativa dal 23 febbraio al 17 marzo 2020.
Domanda cassa integrazione, assegno ordinario e CIG in deroga da integrare per i neo assunti: le istruzioni INPS per richiedere di includere anche i lavoratori che hanno cominciato la loro attività lavorativa dal 23 febbraio al 17 marzo 2020.
Messaggio numero 1607 del 14 aprile 2020 (ALLEGATO).
Domanda cassa integrazione, assegno ordinario e CIG in deroga: perché possano beneficiarne anche i lavoratori neo assunti, come previsto dal DL Liquidità, l’azienda che ha già richiesto l’accesso agli ammortizzatori sociali previsti per far fronte all’emergenza coronavirus deve procedere con un’integrazione.
L’INPS ha fornito le istruzioni da seguire per far rientrare nelle prestazioni anche i lavoratori che hanno cominciato la loro attività nel periodo che va dal 24 febbraio al 17 marzo. I dettagli nel messaggio numero 1607 del 14 aprile 2020.
Il DL Liquidità ha aggiustato il tiro sulle regole di accesso alla cassa integrazione per coronavirus regolata dal precedente Decreto Cura Italia: l’articolo 41 del testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale l’8 aprile 2020, infatti, include tra i potenziali beneficiari di cassa integrazione salariale ordinaria, di assegno ordinario e di CIG in deroga con causale COVID 19 nazionale anche i lavoratori assunti tra il 24 febbraio e il 17 marzo 2020.
Le prestazioni, dunque, diventano riconoscibili, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020 e per una durata complessiva non superiore a 9 settimane, per tutti coloro che, in presenza dei requisiti richiesti, risultano alle dipendenze dell’azienda richiedente alla data del 17 marzo 2020.
Con il messaggio numero 1607 del 14 aprile 2020, l’INPS fornisce istruzioni sulle novità introdotte rispetto al DL Cura Italia, in particolare per le aziende che hanno richiesto la prestazione prima di questa nuova regola e che devono inviare una domanda integrativa.
Innanzitutto si forniscono indicazioni su due casi particolari:
“Nelle ipotesi di trasferimento d’azienda ai sensi dell’articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell’impresa subentrante nell’appalto, si computa anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro”.
Per includere nelle prestazioni di CIGO, assegno ordinario e CIG in deroga questa nuova platea di beneficiari, le aziende che hanno già trasmesso domanda di accesso alle prestazioni con causale “COVID-19 nazionale”devono inviare una domanda integrativa.
Per causale e periodo di riferimento, i valori sono gli stessi della richiesta originaria.
L’Istituto ha fornito le indicazioni dettagliate per procedere con le domande nella circolare numero 47 del 28 marzo 2020 (ALLEGATA).
Nelle istruzioni INPS alcune precisazioni:
“La domanda integrativa, inoltre, deve riguardare lavoratori in forza presso la stessa unità produttiva oggetto della originaria istanza.
Con riferimento alle domande integrative di assegno ordinario, si precisa che, per consentirne la corretta gestione, nel campo note dovrà essere indicato il protocollo della domanda integrata”.
La scadenza per la trasmissione delle domande integrative segue la stessa logica di quelle ordinarie: devono essere inviate entro il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e decorre dalla data di pubblicazione del messaggio INPS numero 1607, 14 aprile 2020.