Riscossione - Violazione dell'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 - Illegittimità - Sussiste COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE - Sentenza 28 aprile 2015, n. 1507
Riscossione - Violazione dell'art. 11-bis del D.L. n. 66/2014 - Illegittimità - Sussiste
COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE LECCE - Sentenza 28 aprile 2015, n. 1507
FattoCon atto notificato in data 11.11.2014, la F. SPA IN LIQUIDAZIONE. P.IVA 02084790753, ha esposto che:- In data 05.07.2014 la società, in liquidazione dal settembre 2013. ha presentato al Tribunale di Lecce un "Accordo di ristrutturazione dei debiti" ex art. 182 bis L.F., di poi pubblicato sul Registro delle Imprese presso la CCIAA di Lecce il 04-21.07.2014.- Ai sensi dell'art. 182 ter L.F., all'esito della presentazione del suddetto accordo è consentito alla impresa accedere al beneficio della cd. transazione fiscale e previdenziale: la società ha ritenuto di avvalersi della prefata facoltà, depositando in data 08.07.2014 proposta di transazione fiscale alla Agenzia delle Entrate di Lecce ed in data 10.07.2014 proposta di transazione previdenziale alla Sede INPS di Lecce.- In data 30.07.2014 la società ha, altresì, presentato ad Equitalia Sud Spa di Lecce "Istanza di rateazione ai sensi dell'art. 11-bis D.L. n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014", chiedendo la concessione di un nuovo piano di rateazione in n. 72 rate mensili delle somme già iscritte a ruolo: detta istanza è stata corredata da relazione al fine di esplicitare la situazione della impresa.- Con decreto del 08.08.2014 il Riscossore ha parzialmente accolto la predetta istanza, accordando la ripartizione del pagamento in n. 24, anziché n. 72, rate mensili, questa indicando come unica forma di rateizzazione consentita per le imprese in liquidazione: detto provvedimento ha costituito da parte della società oggetto di contestazione con la memoria del 30.08.2014, evidenziando come la stessa Direttiva di Gruppo n. 12/2011 della Direzione Centrale Strategie di Riscossione della Equitalia Spa preveda espressamente al capitolo 2. E la possibilità di concessione di dilazione per un numero di rate superiore a 24, laddove la relazione unita alla istanza attesti che la complessità delle attività di liquidazione dell’attivo patrimoniale richieda un arco temporale maggiore: circostanza, quest'ultima, evincibile proprio dalla relazione unita alla prefata istanza, comunque confermata dalla ulteriore documentazione prodotta a corredo della citata memoria del 30.08.2014.- Nelle more della adozione delle rispettive determinazioni da parte della Agenzia delle Entrate di Lecce e della INPS in ordine alle proposte di transazione fiscale e previdenziale siccome alle stesse rispettivamente avanzate, il Riscossore con decreto prot. n. 602914/2014 del 12.09.2014 ha disposto la revoca della già concessa rateazione, seppure nella minore misura di n. 24 rate, questa giustificando con l'intervenuto deposito, precedente la dilazione a suo tempo concessa in data 08.08.2014, di ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis presentato al Tribunale di Lecce e contestuali proposte di transazione fiscale e previdenziale presentate ex art. 182 ter.Avverso il suddetto provvedimento di revoca la società ha quindi proposto il ricorso introduttivo del presente giudizio, instando per l’annullamento dello stesso, in quanto illegittimo, per:- Falsa ed errata interpretazione ed applicazione degli artt. 182 bis, 182 ter L.F., art. 11 bis DL n. 66/2014, nonché difetto di motivazione, contraddittorietà e perplessità della azione amministrativa in relazione all’art. 19, comma 1 quinques DPR n. 602/1973 e all'art. 11 bis DL 66/2014 convertito in Legge n. 88/2014.- Violazione principi del giusto procedimento e del favor debitoris nonché di buona amministrazione costituzionalmente garantito ex art. 97 Cost.- Incompetenza del funzionario sottoscrittore, omesso avviso dell'avvio del procedimento, omessa designazione del responsabile dello stesso e omessa comunicazione al contribuente ex art. 5 Legge n. 241/1990 e legge n. 212/2000.- Eccesso e sviamento di potere.- Superficialità istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, falsa e/o omessa e/o erronea valutazione.- Violazione principi buona fede e tutela affidamento del contribuente ex artt. 10 e 17 Legge n. 212/2000.Si è costituita in giudizio EQUITALIA SUD SPA, la quale ha concluso per il rigetto del ricorso, replicando che: -Con l'atto qui impugnato il Riscossore ha rigettato la richiesta di estensione della già concessa rateazione da n. 24 a n. 72, dalla società presentata il 30.08.2014. ovvero il giorno precedente il dovuto pagamento della prima rata (di fatto, poi, non eseguito).- La pendenza delle procedure ex artt. 182 bis e 183 ter (ndr 183) era in verità già ab origine ostativa alla concessione di rateazione (sì da confermare la validità della successiva intervenuta revoca qui impugnata), ove si consideri che:- qualsivoglia rateazione andrebbe a configgere con le determinazioni ad adottarsi a seguito delle proposte di transazione fiscale e previdenziale;- qualsivoglia rateazione non potrebbe comunque trovare esecuzione in difetto di autorizzazione del Tribunale adito ex art. 182 bis L.F. (nella specie non adottabile non rivestendo il Riscossore le caratteristiche di fornitore strategico alla prosecuzione della attività della impresa);- il ricorso agli artt. 182 bis e 182 ter L.F.(laddove le soluzioni ivi contemplate pongono peraltro il Riscossore nella condizione di creditore estraneo alle procedure ivi previste, avente diritto alla integrale soddisfazione del proprio credito) conduce alla esclusione della sussistenza della situazione di temporanea obiettiva difficoltà necessaria per il riconoscimento della rateazione ex art. 10 DPR n. 602 del 1973;- come si evince dalla relazione ex art. 12 bis L.F. la società ha avuto consapevolezza che, in caso di mancata adesione alle proposte di transazioni fiscale e previdenziale, avrebbe dovuto integralmente pagare il debito del Riscossore nei 120 giorni successivi la omologa, salvo ricorso alla procedura ex art. 19 DPR n. 602/1973;- per espressa volontà legislativa il Riscossore conserva nella concessione della rateazione un potere discrezionale che non può essere travalicato da un provvedimento giudiziario emesso in difetto di necessaria istruttoria diretta a verificare sussistenza o meno dei requisiti ex art. 19 citato per la concessione.Disposta la sospensione del provvedimento impugnato, versate in atti da parte ricorrente memorie, all'esito della udienza di trattazione dei 20.03.2015 questa Commissione decide come segue.Motivi della decisioneEsaminati gli atti si osserva.Preliminarmente va evidenziato e precisato che oggetto di delibazione nel presente giudizio è la legittimità del provvedimento di revoca "della dilazione concessa con protocollo n. 144657 del 08.08.2014", con esclusivo riferimento alla indicazione delle ragioni giustificatrici dello stesso siccome ivi individuate.Tanto puntualizzato si rileva che il Riscossore ha proceduto alla qui impugnata revoca, testualmente, "a seguito del deposito in Tribunale e presso l’AdR di ricorso per omologa di accordo di ristrutturazione ex art. 182 bis e contestuale proposta di transazione fiscale e previdenziale ex art. 182 ter, in virtù della pendenza di procedimento amministrativo presso l’ente impositore, di precedente attivazione".Orbene, siccome di evince dalla documentazione prodotta da parte ricorrente, in data 30.07.2014 la società ha presentato ad Equitalia Sud Spa di Lecce la "Istanza di rateazione ai sensi dell'art. 11- bis DL n. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014", chiedendo la concessione di un nuovo piano di rateazione in n. 72 rate mensili delle somme già iscritte a ruolo; detta istanza è stata corredata da relazione esplicativa, asseverata da professionista (Dott.ssa D.M.), in possesso dei requisiti di cui all'art. 67, comma 3, lettera d) L.F., in ordine alla sussistenza delle ragioni abilitanti l'accoglimento integrale della istanza nella misura del maggiore termine di n. 72 rate mensili.In detta relazione si fa espresso richiamo e riferimento al fatto che "in data 5 luglio 2014 la società ha depositato presso il Tribunale di Lecce il "Ricorso per omologazione di Accordo per la ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'art. 182 bis L.F." e provveduto alla pubblicazione in via telematica presso il Registro delle Imprese-Camera di Commercio di Lecce prot. n. 3003072014 del 04.07/2014 (pratica evasa e iscritta in data 21 luglio 2014)" nonché all'ulteriore circostanza della intervenuta acquisizione di "adesione di oltre il 70% del ceto creditorio (al netto della adesione mediante transazione fiscale ai sensi dell'art. 182 ter L.F. ancora in fase di definizione)".Non solo; sempre nella prefata relazione vengono riportati i termini e le modalità di attuazione proprio del citato Accordo" siccome presentato ex art. 182 bis L.F.Sic rebus stantibus è, pertanto, di tutta evidenza come le richiamate circostanze fossero già a conoscenza da parte del Riscossore in sede di esame e valutazione della dilazione nella (seppure ridotta) misura concessa con il provvedimento prot. n. 144657 in data 08.08.2014.Ed è, altrettanto e consequenziale, evidente come le stesse circostanze non possano costituire ragione di successiva revoca della medesima dilazione, atteso che esse non sustanziano alcun elemento di cui il Riscossore abbia avuto sopravvenuta contezza.A fronte di simili emergenze si rivelano, invece, inconferenti le argomentazioni soltanto in esito alla introduzione del presente contenzioso addotte dal Riscossore a conforto della adottata determinazione, laddove, ripetesi, estranee alla formulazione delle ragioni giustificatrici della revoca, cui soltanto in questa sede devesi fare riferimento.Ad ogni buon conto, per completezza, vale aggiungere che, nella ipotesi di cui all'art. 182 bis L.F., l'attestatare da atto che l'accordo di ristrutturazione è idoneo ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:a) entro 120 giorni dalla omologazione in caso di crediti già scaduti a quella data;b) entro 120 giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data di omologazione.In caso di esistenza di tale idoneità non è necessaria la adesione del creditore estraneo, invece richiesta in caso contrario.Ne consegue che, nel caso in specie, deve ritenersi che la posizione del Riscossore, creditore estraneo, assuma rilevanza nell’ambito dell'accordo di ristrutturazione, nel senso che il credito dello stesso va valutato dal Tribunale al fine di verificarne la possibilità di integrale pagamento nei termini previsti ex lege, richiedendo, in difetto, specifica adesione.In ogni caso, la pendenza della prefata procedura (proprio in ragione della tutela che nell’ambito della stessa conserva comunque la posizione del creditore estraneo), non costituisce elemento ex se idoneo a giustificare invece la revoca da parte del Riscossore di dilazione già concessa, siccome confermato dalla non contemplatone di detta ipotesi da parte della Direttiva del 15.04.2011 n. 12 (e, quindi, ferma restando, proprio per la posizione di creditore estraneo avente il diritto all'integrale pagamento, la possibilità di tutela dello stesso credito nella diversa ed invece contemplata ipotesi di decadenza dalla dilazione per omesso versamento).Alla luce delle superiori argomentazioni ritiene, pertanto, questa Commissione che la revoca della dilazione, siccome formulata e motivata, vada annullata.Da qui l'accoglimento del ricorso.La particolarità delle questioni trattate costituisce, comunque, giusto motivo per la compensazione delle spese del giudizio.P.Q.M.Definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:- Accoglie il ricorso.- Spese compensate.