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Froda chi sposta la sede per non saldare Cass. pen. 12 settembre 2019 n. 37657

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Froda chi sposta la sede per non saldare

Rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte l'imprenditore che, per sfuggire ai debiti con l'Erario, sposta la sede sociale. È quanto si evince dalla sentenza n. 37657 depositata il 12 settembre 2019 dalla Corte di cassazione. La terza sezione penale ha quindi confermato e reso definitivo il sequestro a carico di un imprenditore che aveva un grande debito con l'amministrazione finanziaria.

L’imprenditore che sposta la sede sociale per sottrarsi all’appuntamento con il Fisco rischia una condanna per sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (Cass. pen. 12 settembre 2019 n. 37657).

I giudici della Cassazione hanno confermato il sequestro nei confronti di una imprenditrice che aveva conferito un ramo d’azienda e poi aumentato il capitale sociale. Nella sostanza, l’indagata, maturato un debito tributario di 247.800 euro, mentre erano in corso accertamenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Procura della Repubblica, si spogliò, attraverso un conferimento di ramo d’azienda, per la cifra di 50.000 euro, pari al valore del capitale sociale, del suo patrimonio più importante (un centro commerciale). Attraverso la costituzione di più società, il centro commerciale venne trasferito per un prezzo infinitamente inferiore al suo valore ad un’altra società del gruppo, con lo scopo evidente di sottrarre, secondo il logico convincimento espresso dai giudici cautelari, il bene alla garanzia del debito tributario e di frapporre ostacoli ad una eventuale esecuzione forzata.

Secondo i giudici di legittimità, era confermato l’impianto accusatorio nei confronti della imprenditrice. Il reato di sottrazione al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto è integrato dall’uso di mezzi fraudolenti per occultare i propri o altrui beni al fine di sottrarsi al pagamento del debito tributario, delle sanzioni e relativi interessi. Tra tali mezzi fraudolenti vi sono anche le condotte che riguardano la possibilità di sottoporre ad esecuzione forzata i beni della società.

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