La nullità degli avvisi di accertamento per carenza di legittimità di firma
La Sentenza n.37/2015 della Corte Costituzionale, che ha dichiarato illegittima la proroga del conferimento degli incarichi dirigenziali senza concorso pubblico, rischia di rendere illegittimi e quindi NULLI gli avvisi di accertamento sottoscritti dai funzionari nominati senza concorso.
L’avviso di accertamento per essere valido, ai sensi dell’art. 42 del D.P.R. 600/73, deve recare la sottoscrizione del capo dell’ufficio o di altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato. Se la sottoscrizione è di un delegato, incombe all’Amministrazione dimostrare, in caso di contestazione, il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell’ufficio.
Pertanto sarà necessario comprendere le sorti di tutti i “funzionari” senza concorso, stante la potenziale possibilità di annullamento delle nomine, data l’illegittimità costituzionale dell’operato dell’Amministrazione Finanziaria, per violazione degli artt. 3, 51 e 97 Cost. dichiarati dalla Corte Costituzionale in merito all’art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012, che ha permesso le assegnazioni di ruolo senza concorso per un tempo indefinito.
La questione cha a noi interessa però è negli effetti sugli atti firmati dai funzionari senza concorso.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n.992, del 10/03/2005, ha precisato che l’annullamento giurisdizionale dell’atto di nomina di un funzionario non travolge, in linea di principio, gli atti da questo adottati nell’esercizio della sua funzione e riguardanti soggetti diversi da quelli che hanno impugnato l’atto di nomina.
Anche il TAR Lazio, con la sentenza n.1379 del 14/02/2011, in riferimento alla nullità delle nomine illegittime preservava gli atti adottati da tali soggetti, che restano efficaci, essendo di norma irrilevante verso i terzi il rapporto in essere fra la pubblica amministrazione e la persona fisica dell’organo che agisce.
Bene ed è proprio su questo aspetto, che necessita richiamare la nostra attenzione per comprendere se sono nulli gli avvisi di accertamento emessi da funzionari senza concorso.
La Cassazione, con la sentenza n. 14195 del 27/10/10, si è espressa in riferimento all’accertamento giudiziale della legittimità della delega, fattispecie analoga da alcuni punti di vista, sostenendo che non può essere censurato l’accertamento giudiziale sulla legittimità della delega poiché rappresenta un controllo non sull’organizzazione interna della pubblica amministrazione ma sulla legittimità dell’esercizio dell’azione amministrativa e degli atti integranti la relativa estrinsecazione.
Esempi di Sentenze, oltre quella suddetta, che hanno annullato atti emessi da soggetti non legittimati ne abbiamo ne abbiamo diversi:
- C.T.P. di Vicenza n.46 del 23/05/07,
- la C.T.P. di Torino n. 107 del 19/02/03,
- la C.T.R. Roma n.49 del 10/03/09
- lo stesso Ministero con la Cm 30/04/77 n.77 che si è espresso in tal senso.
La conclusione è che la sentenza della Cassazione in oggetto dovrebbe determinare la nullità degli avvisi di accertamento firmati da funzionari che ricoprivano incarichi dirigenziali senza concorso, così come sostenuto già dall’On. Enrico Zanetti nell’interrogazione parlamentare n. 5- 01563 del 27/11/2013.
E ricordiamoci che è a carico dell’Amministrazione dimostrare la legittimità della firma, come quella della delega, ovviamente su richiesta.