Agenzia Entrate Riscossione: costituzione con avvocati del libero foro solo per specifici e approvati motivi - Cassazione ordinanza n. 1992 del 24 gennaio 2019
Agenzia Entrate Riscossione: costituzione con avvocati del libero foro solo per specifici e approvati motivi - Cassazione ordinanza n. 1992 del 24 gennaio 2019
Con l’ordinanza n. 1992 del 24 gennaio 2019, la Cassazione conferma l’orientamento secondo il quale l’Agenzia Entrate Riscossione non può “liberamente” farsi assistere dagli avvocati esterni. Questo è possibile solo in via “residuale” e sussiste l’onere, pena la nullità del mandato difensivo e dell’atto di costituzione su di esso basato, di indicare ed allegare le fonti del potere di rappresentanza ed assistenza dell’avvocato del libero foro, in alternativa al patrocinio per regola generale esercitato, salvo conflitto di interessi, dall’avvocatura dello Stato.