Limiti a pignorabilità prestazioni pensionistiche, anche per le procedure pendenti CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 12 del 31/1/2019
Limiti a pignorabilità prestazioni pensionistiche, anche per le procedure pendenti CORTE COSTITUZIONALE SENTENZA N. 12 del 31/1/2019
Per la Consulta è incostituzionale la disposizione che ha introdotto limiti alla pignorabilità dei trattamenti pensionistici solo per le procedure iniziate dopo il vigore della novella.
Secondo la Consulta – sentenza n. 12 del 31 gennaio 2019 - iI diverso regime temporale previsto per le procedure pendenti alla data di entrata in vigore del DL n. 83/2015, “benché sia ispirato all’esigenza di salvaguardare l’affidamento nella certezza giuridica di chi ha avviato il pignoramento nella piena vigenza della disciplina antecedente che lo consentiva”, non supera il vaglio di costituzionalità, prevalendo, nel bilanciamento tra valori costituzionalmente protetti, la tutela del pensionato.