Notifica di un atto tributario tramite consegna ad un familiare del destinatario Sentenza del 11/06/2018 n. 2446/12 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Sentenza del 11/06/2018 n. 2446/12 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
Notifica di un atto tributario tramite consegna ad un familiare del destinatario
La notificazione dell’atto mediante consegna al familiare del destinatario è assistita da presunzione di ricezione se avvenuta presso l’abitazione dello stesso destinatario. Alla luce di tale principio espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 18989/2015 la CTR di Palermo ha respinto l’appello del contribuente spiegando che qualora la notificazione di un atto avviene rintracciando il destinatario presso la propria abitazione o il proprio ufficio, ma in questi luoghi la notifica avviene ad una persona di famiglia, o addetta alla casa o all’ufficio (art. 139 c.p.c.), si applica l’art. 26, comma 3 D.P.R. 602/73. In base a detta norma, proseguono i giudici, affinché si perfezioni la notifica non è necessaria né la sottoscrizione dell’originale da parte del consegnatario, né l’invio al destinatario della raccomandata informativa.