Inesistente la cartella notificata tramite corriere privato ctp Reggio E. n. 199/3/15
Inesistente la cartella notificata tramite corriere privato
Per la Provinciale di Reggio Emilia, Equitalia deve avvalersi del fornitore del servizio universale, ossia Poste italiane
La sentenza della C.T. Prov. di Reggio Emilia n. 199/3/15 afferma che la notifica a mezzo poste private di una cartella di pagamento deve essere considerata inesistente, poiché tale attività sarebbe esclusivamente riservata al fornitore del servizio universale.
In realtà, la problematica della notifica “diretta” a mezzo posta delle cartelle di pagamento è stata già affrontata dalla giurisprudenza di merito, ma da altra angolazione (cfr. C.T. Reg. di Roma n. 938/2015 e la giurisprudenza richiamata).
Su tale questione, infatti, si è formato un orientamento restrittivo, in base al quale l’art. 26 del DPR n. 602/1973 dovrebbe essere interpretato nel senso che solo i soggetti espressamente indicati nel primo comma (ufficiale giudiziario, messo comunale, agente della polizia municipale, messo notificatore nominato dal Concessionario) sarebbero abilitati a notificare la cartella di pagamento attraverso il servizio postale, mentre resterebbe preclusa tale facoltà di notifica direttamente da parte degli agenti della riscossione.
In tale contesto, l’agente delle poste private potrebbe, forse, legittimamente procedere alla notifica a mezzo posta solamente se nominato quale messo notificatore da parte del concessionario ai sensi dell’art. 45 del DLgs. n. 112/1999.
Altra questione, invece, riguarda il servizio postale in concreto utilizzato dal soggetto abilitato alla notifica e, in particolare, se essa possa indifferentemente aver luogo attraverso un’agenzia di poste private ovvero attraverso il fornitore del servizio universale (Poste italiane spa).
Su tale specifico punto si è espressa la C.T. Prov. di Reggio Emilia.
Tuttavia, il percorso giuridico seguito dai giudici di primo grado appare suscettibile di qualche correttivo, attesa la citazione di precedenti giurisprudenziali formatisi vigente l’art. 4 del DLgs. n. 261/1999, prima delle modifiche intervenute per effetto del DLgs. n. 58/2011, entrato in vigore il 30 aprile 2011.
Il citato art. 4, comma 5, ante modifiche 2011, non applicabile al caso sottoposto all’attenzione dei giudici di primo grado, affidava in esclusiva al fornitore del servizio universale, ovvero a Poste italiane, gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Attualmente, invece, restano affidati al servizio di Poste italiane gli invii raccomandati che siano attinenti alle notificazioni di atti a mezzo posta e di comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari di cui alla L. n.890/1982.
Ne consegue, pertanto, che, fermo restando quanto sopra indicato in merito all’interpretazione dell’art. 26 del DPR n. 602/1973 (cioè circa il soggetto preposto alla notificazione, con esclusione, quindi, della notifica “diretta”), la risoluzione della questione andava ricercata non già nel previgente art. 4 del DLgs. n. 261/1999, ma nella qualificazione della cartella di pagamento. Aspetto, quest’ultimo, che meriterebbeun ulteriore approfondimento, posto che la giurisprudenza di merito sopra richiamata esclude che tra gli atti di cui all’art. 14 della L. n. 890/1982 siano da ricomprendere quelli emessi dal concessionario della riscossione.
Pertanto, solo laddove la cartella di pagamento fosse da considerare quale “atto giudiziario”, al pari degli avvisi di accertamento, la relativa notifica via posta, quando consentita, dovrebbe avvenire secondo le prescrizioni di cui alla L. n. 890/1982, che il vigente (dal 2011) art. 4 del DLgs. n. 261/1999 riserva in via esclusiva al fornitore del servizio universale (Poste italiane).
Nell’attuale scenario normativo, infatti, gli invii raccomandati nelle procedure amministrative e giudiziarie che non attengano ad “atti giudiziari” (come ad esempio un ricorso in C.T. Prov. ovvero un appello in C.T. Reg.) possono essere eseguiti direttamente tramite il servizio postale ordinario (quindi anche da agenzie di poste private) senza ricorrere alla procedura ex L. n. 890/1982 (cfr. Cass. n. 12498/2014).
Il Ddl. concorrenza punta a eliminare la riserva di Poste italiane
Peraltro, è da notare che, nell’ottica di un progressivo restringimento della riserva dei servizi postali al fornitore universale, l’art. 18 del Ddl. concorrenza prevede addirittura l’abrogazione dell’art. 4 del DLgs. n. 261/1991 a far data dal 10 giugno 2016, con definitiva e piena equiparazione dei servizi resi da tutti i fornitori dei servizi postali: come spiegato dal comunicato stampa di Palazzo Chigi al termine del Consiglio dei Ministri del 20 febbraio scorso, che ha approvato il citato Ddl., “per allargare ulteriormente la concorrenza viene eliminata la riserva di Poste Italiane sulla spedizione degli atti giudiziari e delle notifiche di sanzione da parte della Pubblica amministrazione”.