Mancato deposito atto impugnato, nessuna sanzione di inammissibilità - Corte di Cassazione Civ. Ord. Sez. 5 Ordinanza n. 19580 del 24 luglio 2018

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Mancato deposito atto impugnato, nessuna sanzione di inammissibilità  - Corte di Cassazione Civ. Ord. Sez. 5 Ordinanza n. 19580 del 24 luglio 2018

L'ordinanza stabilisce che  che nessuna sanzione di inammissibilità è prevista dalla legge per il mancato deposito dell’atto impugnato, derivandone che lo stesso atto può essere prodotto anche successivamente ovvero dietro richiesta del giudice.