Nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nel versamento di una rata SENT. 04/07/2018 N. 2773/5 - CTR SICILIA
Nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nel versamento di una rata SENT. 04/07/2018 N. 2773/5 - CTR SICILIA
Nessuna sanzione in caso di lieve ritardo nel versamento di una rata E’ illegittima l’irrogazione delle sanzioni in misura piena effettuata a seguito del ritardo di appena due giorni nel pagamento di una rata. Alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte con la sentenza n. 6905/2011 manca l’intenzionalità sanzionabile a termini di legge poiché un ritardo di tale entità non può che evidenziare l’accidentalità dell’evento e non quindi l’intenzionalità di sottrarsi al pagamento delle imposte dovute. Nell’accogliere l’appello del contribuente, evidenzia la CTR siciliana che, tra l’altro, anche il legislatore ha aderito a tale impostazione con l’introduzione del principio del “lieve inadempimento” in base al quale viene stabilita la non decadenza dalla rateizzazione, nel caso in cui il ritardo del pagamento della prima rata non sia superiore a sette giorni (d. lgs. n.159 del 24-09-2015).