Motivazione avviso accertamento: non è necessario allegare gli atti Corte di cassazione sentenza n. 20416/2018, depositata il 1/8/18
Motivazione avviso accertamento: non è necessario allegare gli atti Corte di cassazione sentenza n. 20416/2018, depositata il 1/8/18
La motivazione “per relationem” di un avviso di accertamento è legittima non solo quando l’atto richiamato sia allegato all’avviso, ma anche quando di tale atto sia riprodotto nell’avviso il contenuto essenziale in tal modo consentendo al contribuente il corretto esercizio del proprio diritto alla difesa.
Pertanto, l’ufficio dell’Amministrazione finanziaria non è tenuto ad allegare all’avviso di accertamento i files rinvenuti e acquisiti dalla Guardia di finanza in sede di verifica, essendo sufficiente che l’atto impositivo ne riproduca il contenuto essenziale.