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Agevolazioni prima casa revocata per riacquisto di sola nuda proprietà - Cassazione, sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018

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Agevolazioni prima casa revocata per riacquisto di sola nuda proprietà - Cassazione, sentenza n. 17148 del 28 giugno 2018
È un diritto che non costituisce titolo giuridico idoneo e sufficiente a conseguire la disponibilità dell’immobile indispensabile per poterlo destinare a propria abitazione principale

La Cassazione, su ricorso dell’Agenzia delle entrate, ha fissato il principio di diritto secondo cui, in tema di agevolazioni prima casa (Iva o Registro), come disciplinate dall’articolo 1, nota II bis della tariffa parte I allegata al Tur (Dpr 131/1986), il riacquisto agevolato di altro immobile a seguito della rivendita nel quinquennio della prima casa già comprata con i benefici fiscali può avvenire solo se tale immobile può essere destinato ad abitazione principale. Cosicché, l’acquisto della sola nuda proprietà, in quanto diritto non idoneo a trasferire il potere pieno e assoluto dell’uso e del godimento sul bene acquistato, non consente il mantenimento delle agevolazioni fiscali.

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