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Beneficio prima casa su due abitazioni: possibile se una è "non idonea" Corte di Cassazione, sentenza 2565/2018

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Beneficio prima casa su due abitazioni: possibile se una è "non idonea" Corte di Cassazione, sentenza 2565/2018

Possibile avere due abitazioni nello stesso Comune senza perdere i benefici "prima casa" se uno degli immobili è inidoneo ad essere abitato. E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2565 del 2018 che cerca di mettere un punto sui requisiti richiesti per godere delle agevolazioni legate alla prima casa, in particolare al requisito della "impossidenza".

Com'è noto infatti per usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa, è necessario il possesso di determinati requisiti:

    non deve essere un'abitazione censita come categoria A1, A8 e A9,
    l'acquirente deve risiedere o lavorare nel comune dove è situata la casa oggetto di acquisto o deve stabilirne la residenza nei successivi 18 mesi,
    l'acquirente non deve avere la titolarità dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, di altra abitazione idonea all'uso ubicata nel medesimo comune in cui è situata la casa che si intende comprare con l'agevolazione.

Secondo la Cassazione, vale il principio per cui "In tema di agevolazioni prima casa, l'idoneita' della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato".

Inoltre il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprieta' di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze."

Fonte: Il Sole 24 Ore

Possibile avere due abitazioni nello stesso Comune senza perdere i benefici "prima casa" se uno degli immobili è inidoneo ad essere abitato. E' questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza 2565 del 2018 che cerca di mettere un punto sui requisiti richiesti per godere delle agevolazioni legate alla prima casa, in particolare al requisito della "impossidenza".

Com'è noto infatti per usufruire delle agevolazioni previste per la prima casa, è necessario il possesso di determinati requisiti:

    non deve essere un'abitazione censita come categoria A1, A8 e A9,
    l'acquirente deve risiedere o lavorare nel comune dove è situata la casa oggetto di acquisto o deve stabilirne la residenza nei successivi 18 mesi,
    l'acquirente non deve avere la titolarità dei diritti di proprietà, uso, usufrutto, di altra abitazione idonea all'uso ubicata nel medesimo comune in cui è situata la casa che si intende comprare con l'agevolazione.

Secondo la Cassazione, vale il principio per cui "In tema di agevolazioni prima casa, l'idoneita' della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo (effettiva inabitabilità), che in senso soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative), nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato".

Inoltre il requisito della "impossidenza di altro fabbricato o porzione di fabbricato destinato ad abitazione" sussiste nel caso di carenza di alloggio concretamente idoneo a sopperire ai bisogni abitativi, e, quindi, non resta escluso dalla proprieta' di un altro appartamento, ove l'interessato deduca e dimostri che non sia in grado, per dimensioni e complessive caratteristiche, di soddisfare dette esigenze."

Fonte: Il Sole 24 Ore

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