CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - ricezione da soggetto diverso dal destinatario - non sufficienza. Sentenza del 13/02/2018 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 14
CARTELLA DI PAGAMENTO - Notifica a mezzo posta - ricezione da soggetto diverso dal destinatario - non sufficienza. Sentenza del 13/02/2018 n. 1385 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 14
In caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo posta, secondo la disciplina degli artt. 32 e 39 del d.m. 9 aprile 2001 è sufficiente, per il relativo perfezionamento, che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario, senz'altro adempimento ad opera dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza, oltre che sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. Laddove il plico postale sia ricevuto da soggetto diverso dal destinatario, ma legato allo stesso da rapporti familiari o lavorativi (guardiano), non è richiesta la successiva spedizione della raccomandata al destinatario, essendo inapplicabile l'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, in presenza di una compita disciplina del procedimento contenuta nell'art. 26 del d.P.R. 603 del 1973.