IRPEF- Accertamento- Avviso di accertamento basato su p.v.c. della Guardia di Finanza. Emissione prima del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Legittimità. Sussiste. Sentenza del 06/03/2018 n. 2023 - Comm. Trib. Reg. per la Ca
IRPEF- Accertamento- Avviso di accertamento basato su p.v.c. della Guardia di Finanza. Emissione prima del termine previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. Legittimità. Sussiste. Sentenza del 06/03/2018 n. 2023 - Comm. Trib. Reg. per la Campania Sezione/Collegio 2
La garanzia di cui alla legge n.212/2000, art. 12, comma 7, si applica a qualsiasi atto di accertamento o controllo con accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli atti di accesso istantanei finalizzati all'acquisizione di documentazione, in quanto la citata disposizione non prevede alcuna distinzione ed è comunque, necessario redigere un verbale di chiusura delle operazioni anche in quest'ultimo caso, come prescrive il DPR n.633/92, art. 52, comma 6. In materia di garanzia per il contribuente sottoposto a verifiche fiscali, detta normativa impone la redazione del processo verbale di chiusura delle operazioni in ogni caso di accesso o ispezione nei locali dell'impresa, ivi compresi gli accessi finalizzati alla raccolta di cartella di documentazione, e solo dal rilascio di copia del predetto verbale decorre il termine di sessanta giorni trascorso il quale può essere emesso l'avviso di accertamento ai sensi della legge n. 212/2000, art. 12, comma 7. Le garanzie di cui alla legge n.212/2000, art. 12, valgono, quindi, esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente e non anche nella diversa ipotesi nella quale gli accertamenti vengono effettuati presso gli Uffici della Guardia di Finanza.