Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Somme richieste a titolo di sanzioni - Interessi di mora - Inapplicabilità - Corte di Cassazione Ordinanza del 22/06/2018 n. 16553
Riscossione - Cartella di pagamento - Rateizzazione - Somme richieste a titolo di sanzioni - Interessi di mora - Inapplicabilità - Corte di Cassazione Ordinanza del 22/06/2018 n. 16553
Non è possibile applicare da parte dell'Agenzia dell'Agente della Riscossione, gli interessi moratori sulle somme dovute a titolo di sanzioni, quando viene richiesta la rateizzazione fiscale. In altri termini, in caso di rateizzazione delle cartelle esattoriali, non si possono applicare gli interessi sulle sanzioni, ma solo sul capitale. Ai sensi dell'art. 19 del DPR n. 602/73, l'agente della riscossione, su richiesta del contribuente che dichiara di versare in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di settantadue rate mensili. Per debiti superiori a 60 mila euro, o quando le richieste di rateazione superino le 72 rate (è prevista quella a 120 rate) l'Agente della Riscossione valuta se davvero esistono le condizioni di temporanea ed obiettiva difficoltà sulla base della documentazione fiscale fornita dal richiedente. Secondo l'art. 21 del citato DPR, sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato o sospeso ai sensi dell'articolo 19, comma 1, si applicano gli interessi al tasso del sei per cento annuo. Sennonché, l'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 - che stabilisce che la somma irrogata a titolo di sanzione non produce interessi - trova applicazione anche nell'ipotesi di dilazione del pagamento, dove gli interessi di dilazione perseguono le medesime finalità proprie degli interessi comuni. L'art. 2 comma 3 del Decreto Legislativo 472/1997 deve considerarsi, difatti, norma "eccezionale" che prevale sulla regola generale "lex specialis derogat generali".