Contraddittorio endoprocedimentale necessario per i tributi armonizzati - Corte di Cassazione ordinanza n. 21767 depositata il 7 settembre 2018.
Contraddittorio endoprocedimentale necessario per i tributi armonizzati - Corte di Cassazione ordinanza n. 21767 depositata il 7 settembre 2018.
Con l’ordinanza n. 21767 depositata il 7 settembre 2018, la Corte di Cassazione ha ribadito che - in caso di tributi armonizzati - si applica il diritto dell’Unione Europea, con conseguente necessità del contraddittorio endoprocedimentale. La sua assenza comporta però la nullità dell’atto impositivo solo se il contribuente dimostra che le ragioni che avrebbe potuto far valere nel confronto con l’Ufficio potevano potenzialmente portare alla formazione di una pretesa erariale diversa da quella effettivamente avanzata.