Condotte distrattive poste in essere dagli ammimistratori - Punibilità - Sentenza del 03/09/2018 n. 39517 - Corte di Cassazione
Condotte distrattive poste in essere dagli ammimistratori - Punibilità - Sentenza del 03/09/2018 n. 39517 - Corte di Cassazione
In materia di reati fallimentari il mancato richiamo all'art. 186-bis nell' art. 236 L.F. ,che fa riferimento a condotte distrattive poste in essere da amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società prima dell'ammissione o nel corso del concordato preventivo, non consente di ritagliare una pretesa area di impunità penale con riguardo al concordato in "continuità" finalizzato alla prosecuzione dell'attività aziendale. Ciò nella considerazione che l' art. 236 L.F. si basa sulla tutela delle ragioni dei creditori per cui è irrilevante la natura conservativa e non liquidatoria del concordato.