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Canone RAI: dichiarazione per l’esenzione entro il 30 aprile

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Canone RAI: dichiarazione per l’esenzione entro il 30 aprile

 

La legge finanziaria 2008 ha previsto l’abolizione del pagamento del canone di abbonamento alla televisione per uso privato per i soggetti di età pari o superiore a 75 anni in possesso di determinati requisiti. Per l’anno 2018, il decreto 16.2.2018 del MEF di concerto con il MISE ha ampliato da euro 6.713,98 a euro 8.000,00 la soglia reddituale prevista per beneficiare dell’esenzione dal pagamento del canone TV. Per fruire dell’agevolazione, l’interessato deve presentare una dichiarazione sostitutiva con cui attesta la sussistenza delle condizioni e dei requisiti che danno diritto all’esenzione.  Per non perdere l’opportunità, i cittadini interessati devono, entro il 30 aprile, presentare una dichiarazione sostitutiva con la quale attestano di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per fruire dell’agevolazione. Il modello è allegato a questo articolo.

In particolare, i requisiti per accedere al beneficio sono i seguenti:

  • aver compiuto 75 anni di età entro il termine per il pagamento del canone TV (31 gennaio e 31 luglio di ciascun anno). Si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per l’intero anno di riferimento se il compimento del 75° anno di età avviene tra il 1° agosto dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento, altrimenti si ha diritto all’esenzione dal pagamento del canone per il secondo semestre dell’anno di riferimento;
  • non convivere con altri soggetti, diversi dal coniuge, o dal soggetto unito civilmente, titolari di un reddito proprio;
  • possedere un reddito annuo che, unitamente a quello del proprio coniuge - o del soggetto unito civilmente - non sia complessivamente superiore a euro 6.713,98 (per le richieste di esenzione relative agli anni fino al 2017) oppure a euro 8.000,00 (per le richieste di esenzione relative all’anno 2018).

Attenzione: L’agevolazione non compete nel caso in cui l’apparecchio televisivo sia ubicato in luogo diverso da quello di residenza.
La dichiarazione sostitutiva attestante il possesso dei requisiti per fruire dell’agevolazione, può essere

  • spedita a mezzo del servizio postale in plico raccomandato, senza busta, al seguente indirizzo: Agenzia delle Entrate- Ufficio di Torino 1- Sportello abbonamenti Tv – Casella postale 22 - 10121 TORINO. La dichiarazione si considera presentata nella data di spedizione risultante dal timbro postale. In tal caso, alla dichiarazione sostitutiva va allegata copia di un valido documento di riconoscimento
  • trasmessa tramite posta elettronica certificata, purché la dichiarazione stessa sia firmata digitalmente da chi richiede l’esenzione.
  • consegnata dall’interessato presso un ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate.

Attenzione: I soggetti che hanno presentato la dichiarazione sostitutiva possono continuare a beneficiare dell’agevolazione nelle annualità successive, senza procedere alla presentazione di nuove dichiarazioni. La dichiarazione di variazione dei presupposti va invece compilata per comunicare il venir meno dei presupposti attestati in una precedente dichiarazione sostitutiva.

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

Ministero economia