E’ irregolare la notifica della cartella di pagamento della società se eseguita al familiare convivente Corte di Cassazione - ordinanza n. 8472 del 6 aprile 2018
E’ irregolare la notifica della cartella di pagamento della società se eseguita al familiare convivente Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 8472 del 6 aprile 2018
La notificazione della cartella di pagamento, eseguita presso la sede della società, a mani di persona qualificatasi “familiare convivente”, non risulta effettuata in modo giuridicamente corretto, dovendosi rilevare la peculiarità della notificazione eseguita non a persona fisica, ma presso la sede della società; ciò in quanto, “ove la consegna del piego raccomandato sia avvenuta a mani di un familiare convivente con il destinatario, ai sensi dell'art. 7 della legge 20.11.1982, n. 890, deve presumersi che l'atto sia giunto a conoscenza dello stesso, restando irrilevante (anche) ogni indagine sulla riconducibilità del luogo di detta consegna fra quelli indicati dall'art. 139 c.p.c., in quanto il problema della identificazione del luogo ove è stata eseguita la notificazione rimane assorbito dalla dichiarazione di convivenza resa dal consegnatario dell'atto, con la conseguente irrilevanza esclusiva della prova della non convivenza, che il destinatario ha l'onere di fornire” (Cass. n. 6345 del 2013; Cass. n. 599 del 1998), ma tale forma di notifica non può ritenersi rituale, se eseguita presso la sede legale della società.
S.a.s.. L'art. 145 c.p.c.nel testo applicabile "ratione temporis", prima della riforma operata dalla legge 28.12.2005, n. 263, in vigore dal 1.3.2006, dispone al primo comma che la notificazione alle persone giuridiche, ed a società non aventi personalità giuridica, si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa.
Ne consegue che tale specificazione rileva ai fini della ritualità della notifica presso la sede legale della società, atteso che dalla lettura dell'art. 145 c.p.c. appare evidente che i limiti posti dal legislatore si riferiscono ai soggetti cui il notificante può legittimamente consegnare l'atto da notificare, ossia al "rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o, in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa", tra i quali non è compreso il "familiare convivente".