Notifica al precedente difensore. E’ nulla, non inesistente. Cassazione ordinanza n. 5133 del 5 marzo 2018
Notifica al precedente difensore. E’ nulla, non inesistente. Cassazione ordinanza n. 5133 del 5 marzo 2018
La Corte di cassazione è stata adita da una società per impugnare una decisione di merito nella quale non era stata rilevata l’illegittimità della notifica del gravame promosso dalla controparte.
La notifica, nella specie, era stata eseguita presso il precedente difensore della Srl, revocato nel corso del giudizio di primo grado, e non presso quello nominato in sostituzione del primo.
I giudici della Sesta sezione civile - ordinanza n. 5133 del 5 marzo 2018 – hanno ritenuto detta censura fondata, anche se per una ragione di dritto diversa da quella dedotta dalla ricorrente società, secondo cui la notifica in oggetto andava considerata inesistente tanto da rendere inammissibile il gravame medesimo