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MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: LEGITTIMA SOLO SE NON COSTITUITA DAL MERO RINVIO AD ALTRA PRONUNCIA Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 22/02/2018, n. 4294

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MOTIVAZIONE PER RELATIONEM: LEGITTIMA SOLO SE NON COSTITUITA DAL MERO RINVIO AD ALTRA PRONUNCIA Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 22/02/2018, n. 4294

La motivazione per relationem è ammissibile purchè non si sostanzi in un mero ed acritico rinvio ad altra pronuncia, senza possibilità quindi di valutare l’iter logico seguito dal giudice che ha portato al suo convincimento. La motivazione deve rimanere dunque comunque “autosufficiente”. Pertanto la sentenza favorevole al fornitore non è idonea da sola ad escludere la consapevolezza del cessionario alla partecipazione alla frode IVA. Questo il principio contenuto nell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 4294, depositata in data 22 febbraio 2018.

Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 22/02/2018, n. 4294

Allegati:
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