Liquidatore risponde per omesse ritenute se distrae l’attivo - Corte di cassazione sentenza n. 8995 del 27 febbraio 2018
Liquidatore risponde per omesse ritenute se distrae l’attivo
Non basta il mero inadempimento fiscale
Il liquidatore di società è responsabile di omesso versamento delle ritenute certificate solo quando distragga l’attivo della società in liquidazione dal fine di pagamento delle imposte e lo destini a scopi differenti.
Non risponde, ossia, del reato in oggetto per il mero fatto del mancato pagamento, con le attività di liquidazione, delle imposte dovute durante il periodo della liquidazione medesima e per quelli anteriori.
La responsabilità per omesse ritenute, ossia, non può configurarsi in capo al preposto alla liquidazione solo per il mero inadempimento fiscale.
Non basta il mero inadempimento fiscale
E’ quanto sottolineato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 8995 del 27 febbraio 2018, nel rigettare il ricorso avanzato dal Pm contro l’ordinanza che aveva annullato un provvedimento di sequestro preventivo, disposto, in relazione al mancato versamento delle ritenute da parte del liquidatore di una Srl, sulle somme presenti sul conto corrente intestato al concordato preventivo.
I giudici di legittimità hanno ritenuto corretta, sulla base dei principi esposti, la conclusione a cui era giunto il Tribunale relativamente all’inconfigurabilità del reato, anche solo a livello di fumus.
La Suprema corte ha poi sottolineato che anche qualora non fosse stata condivisibile l’impostazione ribadita, e dunque fossero ravvisabili elementi indicativi del fumus dell’addebito contestato, il ricorso avrebbe dovuto comunque ritenersi infondato in quanto alle somme di denaro sequestrate non avrebbe potuto riconoscersi la natura di profitto del reato.