Maternità: per la UE legittimo il licenziamento nelle procedure collettive Corte di Giustizia Europea - sentenza 22 febbraio 2018, C-103/16
Maternità: per la UE legittimo il licenziamento nelle procedure collettive
La Corte di Giustizia Europea nella sentenza del 22 febbraio 2018, C-103/16 ha ritenuto legittimo il licenziamento irrogato alla lavoratrice, durante il periodo che va dall’inizio della gravidanza fino al termine del congedo di maternità, nell’ambito di un licenziamento collettivo.
La controversia nasceva dal ricorso promosso da una dipendente del gruppo bancario spagnolo Bankia, che era stata licenziata all’esito di una procedura di licenziamento collettivo per riduzione del personale. Infatti, la Corte ha dichiarato che il licenziamento intimato nel predetto periodo per motivi essenzialmente legati allo stato di gravidanza dell’interessata è incompatibile con il divieto di licenziamento previsto dall’art. 10 Dir. 92/85 ma ha affermato, al contrario, la sua legittimità qualora non sia connesso a tale stato, a condizione che il datore di lavoro fornisca per iscritto giustificati motivi di licenziamento e che sia consentito dalle legislazioni e/o prassi nazionali. Tali motivi possono essere di tipo economico, tecnico o relativi all’organizzazione o alla produzione dell’impresa; è onere del datore di lavoro indicare i criteri oggettivi adottati per designare i lavoratori da licenziare.
La Corte ha affrontato anche la tematica relativa alla duplice protezione (preventiva e risarcitoria) delle lavoratrici gestanti, puerpere e in periodo di allattamento contro il licenziamento, stabilendo la tutela risarcitoria, anche nell’ipotesi in cui sfociasse nella reintegrazione della lavoratrice licenziata e nel versamento delle retribuzioni non percepite a causa del licenziamento, non può sostituire quella preventiva.
Fonte Corte giustizia europea