Asili nido pubblici e privati, amministratori di condominio, enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale avranno più tempo per inviare i dati ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
Slitta infatti al 9 marzo 2018 il termine per la comunicazione dei dati relativi alle rette per la frequenza degli asili nido, agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati su parti comuni di edifici residenziali e alle spese sanitarie rimborsate, lo ha disposto l'Agenzia delle Entrate con un Provvedimento dell'ultimo momento di ieri 27.02.2018 n. 46319.
La decisione di fare slittare i termini è stata presa a seguito delle richieste di alcune associazioni di categoria rappresentative dei soggetti obbligati alla trasmissione dei dati sopra elencati, le quali hanno manifestato l’esigenza di una proroga per assicurare la trasmissione di informazioni il più possibile corrette e complete ai fini della predisposizione della dichiarazione precompilata.
I soggetti che possono quindi beneficiare della proroga sono:
- gli amministratori di condominio
trasmettono i dati relativi alle spese sostenute dal condominio con riferimento agli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, nonché con riferimento all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo delle parti comuni dell'immobile oggetto di ristrutturazione, entro il 9 marzo 2018, esclusivamente con riferimento alle spese sostenute nel 2017.
- gli asili nido pubblici e privati
trasmettono i dati relativi alle rette per la frequenza dell’asilo nido e alle rette per i servizi formativi infantili entro il 9 marzo 2018, esclusivamente con riferimento ai dati relativi alle spese sostenute nel 2017 e ai relativi rimborsi. Slitta al 9 marzo anche il termine per l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i dati riguardanti le spese relative alle rette per la frequenza degli asili nido da parte dei contribuenti.
- gli enti, casse e società di mutuo soccorso aventi esclusivamente fine assistenziale e fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale, che nell’anno precedente hanno ottenuto l’attestazione di iscrizione nella relativa Anagrafe, nonché altri fondi, comunque denominati
trasmettono i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate per effetto dei contributi versati, nonché i dati relativi alle spese sanitarie rimborsate che comunque non sono rimaste a carico del contribuente entro il 9 marzo 2018.
Rimane invariato il termine ultimo di oggi 28 febbraio 2018, per gli altri soggetti obbligati alla trasmissione all’Agenzia delle Entrate dei dati necessari per predisporre le dichiarazioni dei redditi precompilate 730/2018 e Redditi Pf 2018, inerenti l’anno di imposta 2017, quali:
- Veterinari: per le spese sostenute dai contribuenti nel 2017
- Onlus, associazioni di promozione sociale, fondazioni, associazioni che hanno come scopo statutario la tutela, la promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico, nonché quelle che hanno come scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, possono FACOLTATIVAMENTE trasmettere i dati sulle erogazioni liberali ricevute nel 2017
- Imprese di pompe funebri: devono trasmettere le spese sostenute nel 2017 dai contribuenti in seguito alla morte di persone
- Università statali e non: per le spese universitarie sostenute nel 2017 indicando l’anno accademico di riferimento
- Compagnie di assicurazione: per i premi di assicurazione sulla vita, causa morte e contro gli infortuni
- Enti previdenziali: per i contributi previdenziali ed assistenziali
- Soggetti che erogano mutui agrari e fondiari: per i dati riguardanti le quote di interessi passivi e relativi oneri accessori riferiti a quei finanziamenti.
- Istituti bancari e Poste italiane: per le informazioni sui bonifici di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
Se tali soggetti non dispongono dei dati, o i dati in loro possesso sono inesatti possono scegliere tra:
- inviare comunque la comunicazione e correggerla entro i successivi 5 giorni, così da non incorrere in sanzioni (ai sensi dell’articolo 3 del D.Lgs 175/2014)
- non inviare la comunicazione andando incontro ad una sanzione di 100 euro per ogni comunicazione omessa.
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