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Cass. 23.1.2018 n. 1588 - ok a benefici prima casa anche senza abitarci

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Cassazione: ok a benefici prima casa anche senza abitarci

Se il costruttore-venditore ritarda a consegnare l’immobile, per non perdere i benefici fiscali “prima casa”, l’acquirente può trasferire la residenza, entro il termine previsto dalla legge, presso un altro indirizzo del Comune dove è ubicato l’immobile. L’articolo 1, nota II-bis, lettera a), parte prima della Tariffa allegata al Dpr 131/1986, subordina, infatti, il riconoscimento dell’agevolazione alla circostanza che la residenza sia trasferita, nel termine di diciotto mesi, nel comune in cui è ubicato l’immobile e non necessariamente nell’abitazione acquistata. Tanto ha confermato la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 1588 del 23 gennaio 2018.

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