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Sentenza del 10/05/2016 n. 534 Ipoteca di cui all’art. 77 Dpr 602/1973

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Sentenza del 10/05/2016 n. 534

Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione 7
Intitolazione:
Riscossione – Ipoteca di cui all’art. 77 Dpr 602/1973 – Iscrizione – Previa notificazione al debitore moroso dell’intimazione di pagamento ex art. 50, comma 2 del Dpr 60271973 – Necessità – Ragioni.
Massima:
Al fine di iscrivere ipoteca per garantire il debito tributario, il concessionario è tenuto a fornire la comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria secondo quanto disposto dal comma 2, art. 50 Dpr 602/1973; tanto deriva dall’essere l’iscrizione ipotecaria un atto della procedura esecutiva oltre che dai principi in tema di: garanzia della possibilità di impugnare gli atti lesivi della posizione del contribuente (art. 19 e 21 D.lgs. 546/1992); obbligo di comunicazione degli atti limitativi della sfera giuridica dei destinatari (art. 21 bis Legge 241/1990); obbligo di garantire la conoscenza degli atti destinati ai contribuenti ex art. 6 L. 212/2000 (Statuto del contribuente).
Nota del massimatore
Va notato che Cas. SS.UU. n. 19667/2014 ha evidenziato – sulla base di argomentazioni analoghe a quelle proposte con la sentenza in commento – la necessità che al contribuente sia data comunicazione dell’imminente iscrizione ipotecaria, escludendo, tuttavia, che l’ipoteca sia da qualificarsi come atto della procedura esecutiva e, conseguentemente, negando la diretta applicazione del preavviso di cui all’art. 50, comma 2 Dpr 602/1973.

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

Ministero economia