Sentenza del 10/02/2016 n. 179 Ipoteca e fondo patrimoniale
Sentenza del 10/02/2016 n. 179 Ipoteca e fondo patrimoniale
Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione 1
Intitolazione:
Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria – Indisponibilità dei beni per la sussistenza di un fondo patrimoniale.
Massima:
In ordine alla non aggredibilità dei beni conferiti nel fondo patrimoniale, per essere i crediti vantati non derivanti da esigenze familiari, tenuto conto che il ricorrente a tal fine produce l’atto di costituzione con il coniuge di un fondo patrimoniale registrato, la Ctp, con richiamo a quanto affermato dalla Corte di Cassazione con sentenza 27854/2013 ha ritenuto che l’atto di costituzione del fondo, per essere opponibile ai creditori, doveva vedere anche la prova di sua annotazione a margine dell’atto di matrimonio, laddove la trascrizione imposta per gli immobili dall’art. 2647 c.c. risponde ad una funzione di pubblica notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, formalità che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi ne abbiano acquisito altrimenti. Conseguenza di ciò è che l’annotazione di cui all’art. 162, comma 4 c.c., che è norma speciale, è l’unica forma di pubblicità idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi avendo la trascrizione di cui all’art. 2647 c.c., che è norma genrale, funzione di mera pubblicità-notizia. La Ctp per insufficienza di adeguata prova rigetta la predetta eccezione.