60520824

Login Area riservata

Accedi

Accedi al tuo account

Utente *
Password *
Remember Me

Presentazione fatturazione elettronica Fatturazione nota Informativa

Sentenza del 14/01/2016 n. 44 Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia

on . Postato in News

Sentenza del 14/01/2016 n. 44 Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia

Comm. Trib. Prov. Benevento Sezione 3
 
Intitolazione:
Riscossione – Iscrizioni ipotecarie su immobili da parte di Equitalia (in data 23-01-2009 ed in data 18-03-2015) – Mancata informazione preventiva dell’intento di iscrivere le ipoteche così instaurando il necessario contraddittorio – Mancata notifica dell’avviso ex art. 50, comma 2 Dpr 600/1973 – Mancata notifica delle cartelle di pagamento – Iscrizione dell’ipoteca in forza dell’estratto del ruolo – Prescrizione quinquennale dei crediti.

Massima:
In tema di iscrizione ipotecaria la Ctp ha ritenuto che:
l’art. 77, comma 2 bis prevede che l’Agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1.


L’iscrizione ipotecaria deve necessariamente essere preceduta dalla comunicazione preventiva. Tale norma vige dal 13/07/2011, sicché l’iscrizione ipotecaria risalente al 2015 doveva necessariamente essere preceduta dalla comunicazione preventiva. La preclusione deve essere rilevata d’ufficio, nonostante la mancata eccezione, ad opera della contribuente, trattandosi di termine perentorio, posto a pena di decadenza, a tutela di principi basilari del processo, quali il diritto di difesa ed il contraddittorio. L’iscrizione ipotecaria del marzo 2015, pertanto, va annullata ed il Conservatore dovrà procedere alla cancellazione del vincolo, rimasto privo di titolo (art. 77 comma 2 bis).


L’iscrizione ipotecaria risalente al 2009 potrebbe essere ritenuta anch’essa nulla, perché non preceduta dalla comunicazione al contribuente, ove si aderisca alla tesi espressa da Cass. Civ. SS.UU. 19667 e 19668 del 18/09/2014, secondo le quali, pur prima della novella del 2011, un atto di partecipazione al contribuente, quale strumento dell’indispensabile contraddittorio preventivo, doveva necessariamente essere inviato;


-quanto alla mancanza dell’avviso, contenente l’intimazione di pagamento, prevista dall’art. 50 comma 2 Dpr 602/1973, l’adempimento non è necessario, giacché l’iscrizione ipotecaria non è atto dell’esecuzione forzata, procedura solo alla quale cui si riferisce la menzionata norma (Cass. Civ. Sez. VI-5, 23/11/2015 n. 23875).


-la questione dell’avvenuta iscrizione dell’ipoteca, in forza del mero astratto del ruolo, e non del ruolo nella sua completezza, e della conseguente nullità della formalità, ove mai astrattamente fondata, è stata posta in maniera dubitativa: e la Ctp non può decidere sulla scorta di una mera possibilità. La parte avrebbe dovuto accedere agli atti del Servizio di Pubblicità immobiliare dell’Agenzia del Territorio e documentare quanto accaduto.


-l’Agente della riscossione, al fine di documentare di aver notifcato le cartelle, prima di chiedere l’iscrizione dell’ipoteca, ha depositato degli estratti di ruolo: essi non consentono, astrattamente, di ritenere eseguite le notificazioni, non equivalendo, agli atti preposti a tale funzione, e redatti da colui che curava gli adempimenti.


-Al momento dell’iscrizione ipotecaria in esame, i crediti non erano ancora prescritti, come deve reputarsi una volta che si debba ritenere non adeguatamente contestata la posizione della controparte, circa l’avvenuta (e quindi tempestiva) notificazione delle cartelle.


Infine la Ctp, poi, non può accertare se il credito si sia prescritto posteriromente, giacché ciò non atterrebbe più alla validità dell’atto impugnato, bensì soltanto alla sopravvenuta estinzione del credito: e la giurisdizione tributaria non si estende ad azioni di mero accertamento, bensì tutt’al più, in forza dell’interpretazione costituzionalmente orientata dall’art. 19 D. lgs. 546/1992, all’impugnazione di un atto di diniego, da parte dell’Agente della riscossione, alla prestazione del consenso alla cancellazione. Alla luce di quanto precede, la Ctp non annulla l’iscrizione ipotecaria iscritta nel 2009.

Agenzia entrate

Consiglio nazionale

Ministero economia