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ATTO DI PIGNORAMENTO EQUITALIA NON ASSISTITO DA FEDE PRIVILEGIATA SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 26519 del 9 novembre 2017

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ATTO DI PIGNORAMENTO EQUITALIA NON ASSISTITO DA FEDE PRIVILEGIATA

SENTENZA CORTE DI CASSAZIONE N. 26519 del 9 novembre 2017

 

L’atto di pignoramento presso terzi eseguito dall’agente di riscossione ai sensi dell’art. 72 bis D.p.r. n. 602/1973 in sede di esecuzione esattoriale, sebbene preordinato alla riscossione coattiva dei crediti erariali, non acquisisce per ciò stesso la natura di atto pubblico ai sensi e per gli effetti degli artt. 2699 e 2700 c.c., conservando invece quella di atto processuale di parte. Ne consegue che l’attestazione ivi contenuta, circa le attività svolte dal funzionario che ha materialmente predisposto l’atto (nella specie, concernente l’allegazione di un elenco contenente l’indicazione delle cartelle di pagamento relative ai crediti posti in riscossione), non è assistita da pubblica fede e non fa piena prova fino a querela di falso, a differenza di quanto invece avviene, qualora l’agente di riscossione eserciti le funzioni dell’ufficiale giudiziario, ad esempio notificando l’atto medesimo.

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