Illegittimità dell’atto impositivo scarsamente motivato Sentenza del 19/08/2017 n. 2543/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sentenza del 19/08/2017 n. 2543/2 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Illegittimità dell’atto impositivo scarsamente motivato
E’ illegittimo l’atto impositivo motivato dall’Amministrazione unicamente sulla base di rilevate discordanze tra i dati desunti dalla documentazione contabile e fiscale, acquisita in sede di verifica, e quelli esposti nella comunicazione IVA annuale. Sulla base di tale assunto la CTR calabrese ha ritenuto meritevole di accoglimento l’appello proposto dal contribuente contro la sentenza, favorevole all’Ufficio, della CTP di Cosenza. Nel caso di specie i giudici calabresi hanno rilevato come l’Ufficio non abbia svolto i necessari approfondimenti, ma si sia limitato a richiamare generiche e stereotipate irregolarità semplicemente trasferendo i dati della comunicazione IVA nell’atto impositivo.