L'Agente della Riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore creditore Sentenza del 22/09/2017 n. 3735/10 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sentenza del 22/09/2017 n. 3735/10 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
L'Agente della Riscossione ha l'onere di chiamare in causa l'ente impositore creditore
L'impugnazione dell’avviso di iscrizione ipotecaria può essere proposta indifferentemente sia nei confronti dell’ente impositore creditore che nei confronti dell’agente della riscossione.
La CTR lombarda, rifacendosi a tale principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 97 del 2015, ha confermato l’esito del giudizio di primo grado e negato la carenza di legittimazione passiva invocata da Equitalia. In particolare i giudici affermano che se la contestazione della pretesa tributaria è proposta nei confronti dell'agente della riscossione, è onere di quest’ultimo, se non vuole rispondere dell’esito eventualmente sfavorevole della lite, chiamare in causa l’ente impositore creditore, non configurandosi, in tal caso, una fattispecie di litisconsorzio necessario.