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Legittimità dell’accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’ispezione se fondato sostanzialmente su documenti Sentenza del 23/10/2017 n. 25044/6 - Corte di cassazione

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Sentenza del 23/10/2017 n. 25044/6 - Corte di cassazione

Legittimità dell’accertamento emesso prima dei 60 giorni dall’ispezione se fondato sostanzialmente su documenti

L’accertamento basato sul carteggio tra contribuente e Ufficio (accertamento “a tavolino”) è legittimo anche se emesso prima dello scadere dei 60 giorni dal compimento dell’ultimo atto della verifica. La Suprema Corte, ribaltando il giudizio di primo grado, accoglie l’appello dell’Agenzia delle Entrate che aveva rivendicato l’inapplicabilità alla controversia del disposto dell’art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000. L’ordinanza della Corte di Cassazione ha, infatti, ritenuto corretto il richiamo dell’Agenzia delle Entrate al principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza n. 24813 del 9 dicembre 2015. In base a tale principio non si applica agli accertamenti “a tavolino” il sopra citato articolo poichè un obbligo generale di contraddittorio, la cui violazione comporti la nullità dell’atto, nel nostro ordinamento, sussiste solo con riguardo ai tributi armonizzati e purchè il contribuente enunci in concreto le ragioni che avrebbe inteso far valere al fine di valutare la natura non pretestuosa dell’opposizione. Nel caso di specie, avendo l’accertamento ad oggetto imposte dirette e IVA, la corretta applicazione di tale principio comporta l’illegittimità delle conclusioni della CTR in merito ad IRPEF e IRAP, mentre, riguardo all’IVA, il giudice dovrà “accertare che il contribuente, in sede contenziosa, abbia addotto quegli elementi idonei, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, ad evitare l’emanazione dell’accertamento medesimo con riferimento a detto tributo armonizzato”.

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