Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 11/10/2017, n. 23887 Notifiche: persiste il monopolio di Poste Italiane Spa
Corte di Cassazione, sez. VI, ordinanza 11/10/2017, n. 23887
Notifiche: persiste il monopolio di Poste Italiane Spa
Le notifiche degli atti giudiziari, compresi quelli tributari, e le relative connesse comunicazioni, devono essere effettuate mediante Poste Italiane Spa, anche alla luce delle disposizioni della recente norma sulla concorrenza, la legge n. 124/2017. Questa infatti non è retroattiva e non produce effetti in assenza delle apposite licenze rilasciate agli enti competenti. A precisarlo è la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 23887 dell'11 ottobre 2017.
Un contribuente riceveva da Equitalia una cartella di pagamento, per la riscossione dei tributi erariali relativi all’anno di imposta 2006. Questi decideva di impugnare il provvedimento proponendo ricorso e lo notificava sia all’Agenzia delle Entrate, sia all’Agente della riscossione, a mezzo posta mediante un ente privato. La CTP lo dichiarava inammissibile, proprio per la modalità della notifica. La decisione era impugnata presso la CTR; ma anche in questo caso la doglianza era respinta, per lo stesso motivo. Alla luce dell’esito del giudizio di secondo grado, la difesa del contribuente decideva di proporre ricorso in Cassazione per sostenere la legittimità del mezzo di notifica, in ragione del D.Lgs. n. 261/1999, relativo all’attuazione della direttiva comunitaria (n. 97/67/CE) in materia di sviluppo e liberalizzazione del mercato dei servizi postali.
La decisione
Con l’ordinanza n. 23887, depositata l'11 ottobre 2017, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato dal contribuente.
In particolare, i giudici di legittimità, richiamando un consolidato orientamento, per altro ribadito recentemente dalle SS.UU. (n. 13452 e n. 13453 del 2017), statuiscono che la decisione dei giudici di appello è corretta. Infatti, sebbene sia stata disposta la liberalizzazione dei servizi postali, con il D.Lgs. n. 261/1999, in ottemperanza della direttiva comunitaria n. 97/67/CE, l’attività di notificazione di atti giudiziari e le relative comunicazioni annesse, per ragioni di ordine pubblico, sono state affidate in via esclusiva a Poste Italiane Spa. Rientrano in tale categoria anche quelle relative agli atti tributari, sia sostanziali, sia processuali. Quindi alla luce di ciò la scelta del contribuente di ricorrere ad un licenziatario privato per la notifica, ha prodotto l’inesistenza del ricorso di primo grado, non sanabile mediante l’eventuale costituzione in giudizio delle parti.
Per altro tale effetto, continua la Corte, sarebbe lo stesso anche alla luce della recentissima legge sulla concorrenza (legge n. 124/2017), che dispone la soppressione dell’attribuzione di tale esclusiva a Poste Italiane Spa, per due motivi. Il primo attiene agli effetti della norma, che decorrono a partire da 10 settembre 2017 e quindi non retroattivi.
Il secondo è legato ad un elemento pratico, il rilascio di un’apposita licenza, sulla base delle regole dell’AGCOM, della quale non poteva esserne in possesso l’ente privato all’epoca dei fatti.
Da qui il rigetto del ricorso del contribuente.