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COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA - Sentenza 01 marzo 2017, n. 923 Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Produzione documentale - Termine di venti giorni liberi anteriori all'udienza - Produzione tardiva - Inammissibilità

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Giurisprudenza - COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA - Sentenza 01 marzo 2017, n. 923

Tributi - Contenzioso tributario - Procedimento - Produzione documentale - Termine di venti giorni liberi anteriori all'udienza - Produzione tardiva - Inammissibilità

Fatto e diritto

1. G.Z. ha proposto appello avverso la sentenza della C.T.P. di Roma n. 20802/10/15.

2. La controparte Equitalia non si è costituita in giudizio. Dopo un'ordinanza ex art. 101, secondo comma, c.p.c. con la quale si è assegnato termine per il deposito di memoria sulla questione (rilevata d'ufficio) della prova dell'avvenuta notifica dell'appello alla controparte, in data odierna la controversia è stata ritenuta in decisione.

3. L'appello va dichiarato inammissibile.

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, che, per la notifica, richiama le disposizioni di cui all'art. 16, commi 2 e 3, stesso d.lgs.

Ciò chiarito, devesi preliminarmente osservare come al ricorso in appello risulta allegato solo l'avviso di ricevimento della spedizione dell'appello medesimo alla controparte e non anche la cartolina di ricevimento di avvenuta consegna al destinatario.

Invero al riguardo la Suprema Corte ha più volte chiarito che "La notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell'atto, ma sì perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l'avviso di ricevimento prescritto dall'art. 149 cod. proc. civ. e dalle disposizioni della legge 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l'intervenuta consegna che la data di essa e l'identità e l'idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell'avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell'atto cui tende la notificazione (della quale, pertanto, non può essere disposta la rinnovazione ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ.), nonché l'inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l'effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell'impugnazione" (cfr. da ultimo Cass. 2013/8717; Cass. 2006/10506).

Orbene, la cartolina di ricevimento di avvenuta consegna (id est cd. ricevuta di ritorno della raccomandata) è stata acquisita dal difensore in data 21/10/2016 (in duplicato da parte delle Poste, come specificato nella memoria), ma, pur avendone la effettiva disponibilità, è stata depositata (in copia) oltre un mese dopo, ormai tardivamente, e cioè in data 22/11/2016, e non invece, come disposto dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992, "fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione" fissata per il giorno 23/11/2016 - è stata, quindi, nuovamente depositata (in originale) con la memoria autorizzata del 21/12/2016 -.

E' pacifico nella giurisprudenza che il suddetto termine, fissato dall'art. 32, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (richiamato in appello dall'art. 61 d.lgs. n. 546 del 1992) per la produzione di documenti "fino a venti giorni liberi prima della data di trattazione", sia da considerarsi "perentorio" (cfr. Cass. n. 3661/2015; n. 655/2014; n. 20109/2012; n. 1915/2007; n. 21224/2006), non potendo quindi, come tale, essere prorogato né superato mediante i poteri di acquisizione d'ufficio (Cass. n. 25769/2014; n. 4617/2008), né soggetto ad eccezioni, se non espressamente previste dalla legge (a meno che non ricorrano le ipotesi, nella fattispecie non dedotte, di caso fortuito o forza maggiore, ex art. 153, secondo comma, c.p.c.. da far valere con istanza di rimessione in termini, istituto quest'ultimo ritenuto applicabile anche al processo tributario, cfr. Cass. n. 12544/2015; n. 8715/2014).

Si tratta, in effetti, del termine "ultimo" per il deposito di tutti i documenti (di merito e di ammissibilità), ad eccezione di quelli per i quali detto termine è anticipato espressamente a 30 giorni dalla notifica (del ricorso o dell'appello), a pena di inammissibilità, ai fini della corretta costituzione e del deposito in segreteria ex art. 22, comma 1, d.lgs. n. 546 del 1992 (tra i quali documenti figura espressamente la prova della spedizione del ricorso o dell'appello).

Né per l'appello è possibile invocare la disposizione speciale prevista per il procedimento in cassazione (di cui agli artt. 372 e 379 c.p.c.) - che consente il deposito della prova del perfezionamento della notifica del ricorso fino all'udienza di discussione, ma prima della relazione da parte del relatore invero l'art. 49 del d.lgs. n. 546 del 1992 richiama per le impugnazioni delle sentenze delle commissioni tributarie le norme del titolo III, capo I, del libro II del c.p.c., ove non sono comprese le norme sul giudizio in cassazione (tra le quali, appunto, gli artt. 372 e 379 c.p.c.).

Del resto, una diversa interpretazione, che consentisse la produzione fino all'udienza di discussione di documenti comprovanti il perfezionamento della notifica del ricorso, sembrerebbe in contrasto con il diritto di difesa (Cass. n. 655/2014), nonché con le esigenze di celerità e speditezza del procedimento (esigenze cui è conformato il processo tributario, là dove prevede specifici termini perentori e questioni di inammissibilità). In effetti, la controparte, nel decidere di non costituirsi (ancorché tardivamente), potrebbe confidare proprio sulla mancanza di prova, in atti, del perfezionamento della notifica, ma tale decisione risulterebbe incerta e aleatoria ove fosse possibile la produzione da parte del ricorrente e la acquisizione del relativo documento anche in udienza, senza quindi alcun contraddittorio sul punto (sia pure potenziale). Per altro verso, qualora non fosse richiesta la trattazione del procedimento in udienza, l'ammissibilità del deposito anche prima della trattazione in camera di consiglio costringerebbe implicitamente la Commissione tributaria, con onere alquanto gravoso, ad una indagine d'ufficio sull'eventuale deposito di tale documento presso la Segreteria che fosse avvenuto nello stesso giorno, purché in orario antecedente la trattazione stessa, con inevitabile conseguente rallentamento (se non slittamento ad altra data) del momento deliberativo.

4. Il ricorso in appello è dunque inammissibile per difetto di contraddittorio e per violazione delle norme sopra indicate. Nulla sulle spese.

5. Infine, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 -quater, come modif. dalla I. n. 228 del 2012, occorre dare atto dell'inammissibilità dell'appello, quale presupposto per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per l'appello (contributo di cui al comma 1 -bis dello stesso art. 13 aumentato della metà).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile l'appello; nulla sulle spese; dà atto che, ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, d.P.R. n. 115 del 2002, ricorrono i presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo per contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.

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