Fermo di un veicolo utilizzato ai fini lavorativi (C.T. Prov. Verbania 6.5.2011 n. 43/2/11)
Fermo di un veicolo utilizzato ai fini lavorativi (C.T. Prov. Verbania 6.5.2011 n. 43/2/11)
Il fermo amministrativo di beni mobili registrati disposto nei confronti di un autocarro utilizzato a scopi lavorativi non può essere, di per sè, ritenuto legittimo.
L'assunto prende le mosse dal fatto che occorre prima verificare che il veicolo non sia strumento di lavoro "e specificatamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo".
Nel caso si specie, si trattava di un contribuente che esercitava l'attività di autotrasportatore.
SENTENZA: C.T. Prov. Verbania 6.5.2011 n. 43/2/11
[Omissis]
Il ricorrente ha impugnato preavviso di fermo amministrativo su proprio autocarro [Omissis]; il ricorso è fondato; ed invero la natura cautelare del provvedimento non esclude che, essendo prodromico all'espropriazione, debbano applicarsi le norme sulla impignorabilità; in tal senso la ratio della norma di cui all'art. 515 cpc implica che il concessionario, prima di addivenire al fermo di un veicolo, deve verificare che lo stesso non sia strumento di lavoro e specificamente motivare l'assenza di altri beni onde ipotizzare un fermo; nel caso di specie il ricorrente, autotrasportatore, ha dimostrato che trattasi dell'unico mezzo intestato alla Ditta.
Sussistono tuttavia giusti motivi, per la novità della fattispecie, per compensare le spese di lite.
Accoglie il ricorso; spese compensate.