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Sentenza del 30/12/2016 n. 27500/5 - Corte di cassazione

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Sentenza del 30/12/2016 n. 27500/5 - Corte di cassazione
L’adesione acritica alla sentenza di primo grado non può essere considerata “motivazione”

"Non può essere considerata "motivazione" la mera adesione acritica da parte del giudice alla sentenza di primo grado, dovendo il giudice fornire, anche sinteticamente, le ragioni per le quali le altrui tesi sono seguite". Lo dicono i giudici della Suprema Corte secondo i quali è nulla per carenza di motivazione la sentenza di appello nella quale manca ogni indicazione, anche sintetica, delle ragioni di condivisione della sentenza di primo grado, rendendosi impossibile l'apprezzamento dell'iter logico-giuridico alla base del rigetto dei motivi di appello. Nel caso di specie, infatti, l'impugnata sentenza della CTR campana mancava sia dell'enunciazione dei motivi di appello, sia delle ragioni che hanno condotto alla conferma della pronunzia della CTP.

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