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Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2017, n. 3073

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Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 06 febbraio 2017, n. 3073

Tributi - Notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella - Assenza dell'invio della raccomandata al destinatario informativa dell'avvenuta notifica a mani del portiere - Notifica avvenuta

In fatto e in diritto

Equitalia sud spa ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro la sentenza della CTR Lazio indicata in epigrafe che ha confermato la decisione di primo grado con la quale era stato annullato il preavviso di fermo amministrativo notificato a D.A., ritenendo nulla la notifica a mezzo portiere della propedeutica cartella, in assenza dell'invio della raccomandata al destinatario informativa dell'avvenuta notifica a mani del portiere.

La parte contribuente ha depositato controricorso, mentre nessuna difesa scritta ha depositato l'Agenzia delle entrate.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

Con il motivo proposto la ricorrente deduce la violazione degli artt. 26 dPR n. 602/73 e 6 c. 2 quater d.l. n. 248/2007, conv. nella l. n. 31/2008, nonché dell’art. 7 l. n. 890/1982.

La censura è fondata.

Questa Corte è ferma nel ritenere che gli uffici finanziari possono procedere alla notificazione a mezzo posta ed in modo diretto degli avvisi e degli atti che per legge vanno notificati al contribuente. Ne consegue che, quando il predetto ufficio si sia avvalso di tale facoltà di notificazione semplificata, alla spedizione dell’atto si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della legge n. 890 del 1982 - cfr.Cass.n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n. 14146/2014; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 con specifico riferimento a cartella notifica a mezzo portiere dal concessionario.

Tale conclusione trova conforto nel chiaro tenore testuale dell'art. 14 l. n. 890/82, come modificato dall'art. 20 l.n. 146/98, dal quale risulta che la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al dPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari - e per quel che qui interesse alla società concessionaria - di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale - con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (cfr. Cass. n. 27319/2014)- senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell’ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26, 1° comma del dPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest’ultimo sottoscritto, prevedendo lo stesso art. 26 il rinvio all'art. 60 dPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (cfr. Cass. n. 14196/2014).

Nè quanto detto è scalfito dalla previsione di cui all’art. 60, comma 1°, lett. b- bis) introdotta con l’art. 37 del D.L. n. 223/2006 tenuto conto dei principi già espressi da questa Corte - Cass. 17 maggio 2013, n. 12182.

In conclusione, a tali principi non si è uniformato il giudice di appello, ritenendo necessario, in caso di notifica della cartella al portiere, un adempimento ulteriore- invio della raccomandata informativa- che non trova previsione alcuna nella disciplina normativa applicabile.

Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti dalla controricorrente. La sentenza impugnata va per l'effetto cassata con rinvio ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR del Lazio anche per la liquidazione delle spese del giudizio.

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