Idoneità alla mansione con limitazioni – Impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alle limitazioni – Licenziamento - Legittimità (Cass. 26.1.2017 n. 2008)
Idoneità alla mansione con limitazioni – Impossibilità di adibire il lavoratore a mansioni corrispondenti alle limitazioni – Licenziamento - Legittimità (Cass. 26.1.2017 n. 2008)
L’obbligo del datore di lavoro di adibire il lavoratore a mansioni compatibili con le limitazioni previste dal medico competente (art. 42 del DLgs. 81/2008) non esclude la possibilità di recedere per giustificato motivo oggettivo qualora in azienda non siano presenti mansioni, anche inferiori, compatibili con tali limitazioni e che consentano lo svolgimento della prestazione lavorativa senza compromettere lo stato di salute del dipendente.
E’ pertanto legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo del lavoratore giudicato idoneo alla mansione di fisioterapista, ma con esonero dalla movimentazione manuale del paziente (spostamento e deambulazione assistita), quando tutte le mansioni disponibili in una clinica consistano in attività fisioterapiche comportanti sforzi fisici non compatibili con le condizioni fisiche del lavoratore.