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Non utilizzabile la delega di firma prodotta in udienza

on . Postato in News

Non utilizzabile la delega di firma prodotta in udienza
La Commissione Tributaria Provinciale di Caserta ha accolto il ricorso di un contribuente che impugnando un
avviso di accertamento, per mancato pagamento di Irap ed iva, sollevava tra gli altri la violazione dell’art. 42
D.P.R. n. 600 del 1973 per la mancata sottoscrizione dell’atto da parte del capo dell’Ufficio o di un suo delegato.
A norma dell’art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 56 del D.P.R. n. 633 del 1972 ( che, nel rinviare alla
disciplina sulle imposte dei redditi, richiama implicitamente il citato art. 42), gli accertamenti in rettifica e gli
accertamenti d’ufficio devono essere sottoscritti, a pena di nullità, dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della
carriera direttiva da lui delegato e, cioè, secondo la classificazione prevista dall’art. 17 del c.c.n.l. comparto
“agenzie fiscali” per il quadriennio 2002-2005, applicabile “ratione temporis“, da un funzionario di terza aerea, di
cui non è richiesta la qualifica di dirigente; ove, pertanto, il contribuente contesti, anche genericamente, la
legittimazione del funzionario che ha sottoscritto l’avviso di accertamento, l’Amministrazione finanziaria, in
ragione dell’immediato e facile accesso ai propri dati, ha l’onere di dimostrare il possesso dei requisiti
soggettivi nonché l’esistenza della delega” (Cass. n. 22800/15).
L’Ufficio si è difeso semplicemente argomentando sulla differenza tra “delega di firma” e “delega di funzioni”, ma
nulla ha dedotto, né provata in merito alla sussistenza della delega da parte del Direttore Provinciale se non in
sede di udienza.
Tale produzione, contestata dalla ricorrente, deve ritenersi tardiva, e, come tale non utilizzabile.
Sentenza n. 2752 del 2 maggio 2016 (ud 18 aprile 2016) – della CTP di Caserta, Sez. I – Pres. Michael Sciascia
– Rel. Marcello Matera

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