Entrate tributarie - Notifica della cartella di pagamento - Prescrizione per gli atti successivi (C.T. Reg. Firenze 8.4.2016 n. 640/31/16)
Entrate tributarie - Notifica della cartella di pagamento - Prescrizione per gli atti successivi (C.T. Reg. Firenze 8.4.2016 n. 640/31/16)
Per effetto dell'art. 2953 c.c., "i diritti per i quali la legge stabilisce una prescrizione più breve di dieci anni, quando riguardo ad essi è intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, si prescrivono con il decorso di dieci anni".
Non è condivisibile l'orientamento giurisprudenziale secondo cui alle stesse conclusioni si deve giungere qualora il contribuente, essendo stato notificatario della cartella di pagamento, non l'abbia impugnata nel termine decadenziale, siccome la cartella non può essere equiparata ad un titolo giudiziale.
Tra l'altro, l'art. 2953 c.c. è una norma speciale, che non può essere interpretata analogicamente.