Reverse charge
Reverse charge - Estensione dell'ambito applicativo - Novità della L. 190/2014 - Chiarimenti (circ. Agenzia Entrate 27.3.2015 n. 14)
La circ. Agenzia delle Entrate 27.3.2015 n. 14 ha chiarito che, per individuare le "prestazioni di servizi di pulizia, di demolizione, di installazione impianti e di completamento relative ad edifici", per le quali deve essere applicato il reverse charge a decorrere dall'1.1.2015, si deve fare ricorso, in linea generale, alle attività individuate dai codici ATECO 2007.
In particolare, l'Autore osserva che deve essere applicato il meccanismo dell'inversione contabile per le prestazioni di manutenzione e riparazione degli impianti relativi ad edifici (codici ATECO 43.21.01 e 43.21.02). Stando a un'interpretazione letterale della norma, invece, le prestazioni di manutenzione e riparazione relative ad impianti sarebbero risultate escluse dall'applicazione del reverse charge.
Anche per quanto riguarda le prestazioni di "completamento" si deve fare riferimento alla descrizione oggettiva delle attività secondo i codici ATECO, senza che assuma rilievo la natura dell'intervento edilizio posto in essere (manutenzione, ristrutturazione, restauro, nuova costruzione).
Dal punto di vista soggettivo, la circolare n. 14/2015 dell'Agenzia delle Entrate specifica che il meccanismo dell'inversione contabile non si applica per le prestazioni rese nei confronti di soggetti passivi che beneficiano di particolari regimi speciali che prevedono il sostanziale esonero dagli adempimenti IVA: tra questi, i produttori agricoli esonerati ex art. 34 del DPR 633/72, gli esercenti attività di intrattenimento ex art. 74 del DPR 633/72, gli enti che si avvalgono del regime forfetario ex L. 398/91, le imprese di minori dimensioni del settore degli spettacoli viaggianti.