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Giudicato ottenuto dall'altro obbligato - Limiti - Formazione del "giudicato diretto" di segno contrario (Cass. 23.3.2016 n. 5725)

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Giudicato ottenuto dall'altro obbligato - Limiti - Formazione del "giudicato diretto" di segno contrario (Cass. 23.3.2016 n. 5725)
Ai sensi dell'art. 1306 c.c., in tema di obbligazioni solidali, il coobbligato può opporre al creditore il giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato.
Tuttavia, detta possibilità incontra il limite della formazione di un giudicato diretto di segno contrario in capo al coobbligato che oppone l'eccezione.
Quindi, se egli, a fronte dell'accertamento, non è rimasto inerte, ma ha presentato ricorso, non può beneficiare dell'estensione del giudicato favorevole ottenuto da un altro coobbligato se la sentenza che ha dichiarato inammissibile il suo ricorso non è stata impugnata, non avendo rilevanza che il giudicato, nella specie, riguardi solo aspetti processuali.
[ CA ]
Giurisprudenza    Cass. 23.3.2016 n. 5725  
Legislazione    art. 1306 c.c.    
Giurisprudenza    Cass. 14.11.2014 n. 24322  
Giurisprudenza    C.T. Reg. Firenze 5.12.2014 n. 2370/25/14  

Notifica della cartella a un condebitore solidale - Effetti nei confronti degli altri (Cass. 14.11.2014 n. 24322)
La cartella di pagamento notificata all'obbligato principale entro i termini decadenziali previsti dall'art. 25 del DPR 602/73 interrompe la decadenza anche nei confronti degli altri coobbligati.
Per questa ragione, nei loro confronti la cartella di pagamento può essere notificata entro l'ordinario termine di prescrizione decennale.
Così, è stata ritenuta tempestiva la cartella di pagamento notificata al socio di società di persone per debiti tributari IVA della società, pervenuta oltre il termine dell'art. 25 del DPR 602/73, termine che risultava rispettato solo nei confronti della società.

Giurisprudenza    Cass. 14.11.2014 n. 24322 

Allegati:
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