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Irreperibilità relativa - Perfezionamento della notifica - Spedizione "diretta" dell'accertamento a mezzo posta - Dies a quo (Cass. 2.2.2016 n. 2047)

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Irreperibilità relativa - Perfezionamento della notifica - Spedizione "diretta" dell'accertamento a mezzo posta - Dies a quo (Cass. 2.2.2016 n. 2047)
Notifica per posta: il termine per ricorrere parte 10 giorni dopo la data di giacenza


La notifica per posta si considera eseguita, attesa la mancata consegna del plico da parte dell’agente postale per assenza del destinatario, decorsi dieci giorni dalla data di rilascio dell’avviso di giacenza; pertanto il termine per proporre ricorso decorre dallo scadere dei dieci giorni dalla data del rilascio dell’avviso di giacenza ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.
In caso di notifica degli atti tributari, difatti, non opera l'art. 8 della L. 890/82 quando l'Ufficio abbia spedito l'accertamento direttamente, senza l'ausilio di un agente notificatore.
Ciò in quanto la menzionata norma presuppone la mediazione di un ufficiale giudiziario o di un agente notificatore.
Trova applicazione quindi il DM 1.10.2008, che, nel caso dell'irreperibilità relativa (il postino non rinviene il contribuente siccome assente in via momentanea), non disciplina il perfezionamento della notificazione.
E' quindi possibile applicare analogicamente l'art. 8 della L. 890/82, e la notifica si dà per eseguita decorsi dieci giorni dall'avviso di giacenza (il giorno del tentativo di notifica il plico viene depositato presso l'ufficio postale), o, se anteriore, dal giorno del ritiro.
Il termine per il ricorso, quindi, decorre da quando sono spirati i dieci giorni, e non dal ritiro del plico ad opera del contribuente, se posteriore.

Cass. 2.2.2016 n. 2047 

Allegati:
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